Cassazione Civile, Ordinanza n. 16467/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
Un imprenditore individuale aveva impugnato davanti al Tribunale un avviso di addebito e un verbale unico con cui l'INPS gli contestava contributi e sanzioni per somme corrisposte ai dipendenti: indennità di trasferta ritenute indebitamente esenti, rimborsi spese non documentati e importi relativi ad assegni per il nucleo familiare. In primo grado l'opposizione era stata accolta solo in parte. In appello, limitatamente alle indennità di trasferta riferite a lavoratori a tempo determinato impiegati al Salone Nautico di Genova, la Corte territoriale aveva riconosciuto la sussistenza della trasferta perché i lavoratori partivano e rientravano dalla sede di Lavagna, ritenendo per ciò solo applicabile l'esenzione contributiva di cui all'art. 51, comma 5, d.P.R. 917/1986. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell'art. 12 L. 153/1969 e dell'art. 51, comma 5, d.P.R. 917/1986, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente trattato come integralmente esente l'intero importo corrisposto, senza verificare i limiti e le condizioni legali dell'esenzione e senza accertare il rispetto dei massimali e delle modalità di rimborso previsti dalla norma.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il motivo unico dell'INPS, ha escluso i profili d'inammissibilità eccepiti dal controricorrente e ha accolto il ricorso nel merito. Ha affermato che, una volta accertata la natura di trasferta delle somme corrisposte, non può presumersi un'esenzione contributiva integrale: il datore di lavoro che invoca il regime di favore deve provare i presupposti specifici dell'esonero, compreso il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 51, comma 5, d.P.R. 917/1986. Poiché la sentenza impugnata aveva riconosciuto l'esenzione senza una verifica concreta di tali limiti, è stata cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 12 L. 30 aprile 1969, n. 153
richiamato insieme all'art. 51 TUIR come base della disciplina contributiva delle somme corrisposte in relazione al rapporto di lavoro.
art. 6, comma 1, d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314
indicato come norma che ha sostituito la disciplina previgente dell'art. 12 L. 153/1969.
art. 51, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
"Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente..."
la norma prevede un'esenzione solo parziale e condizionata; il suo operare richiede la verifica dei limiti quantitativi e delle modalità di rimborso stabilite dalla legge.
il rinvio comporta anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità da parte del giudice di rinvio.
il ricorso è stato deciso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- In tema di contribuzione sulle somme corrisposte per trasferte o missioni, l'ente previdenziale deve provare l'ammontare complessivo delle somme erogate in dipendenza del rapporto di lavoro, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare i presupposti dell'esenzione o dell'esonero contributivo invocato.
- L'esenzione contributiva per indennità di trasferta non opera in via automatica né integrale per il solo fatto che la prestazione sia resa fuori sede: il giudice deve verificare in concreto il rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dalla legge.
- Chi invoca un regime di favore contributivo ha l'onere di provare non solo l'effettività della trasferta, ma anche l'ammontare delle indennità e dei rimborsi per ciascun giorno e la loro conformità ai parametri legali.
- La qualificazione giuridica di una somma come collegata a una trasferta non esaurisce l'accertamento: occorre distinguere tra sussistenza del titolo di trasferta e misura dell'importo sottratto a contribuzione.
- Quando una sentenza di merito riconosce la disciplina agevolativa senza verificare i limiti quantitativi e le condizioni espressamente previste dalla norma, incorre in violazione di legge.
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