Cassazione Penale, Ordinanza n. 21835/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81, comma 2, c.p. tra due distinte sentenze irrevocabili di condanna per riciclaggio. La prima condanna riguardava la cessione/riciclaggio di un'autovettura in un determinato comune e in una data specifica; la seconda una diversa condotta di riciclaggio, inserita nel contesto della nazionalizzazione e reimmatricolazione di autovetture di provenienza illecita finalizzata alla vendita. Il tribunale dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso, valorizzando il notevole lasso temporale tra i fatti e la diversa tipologia delle condotte. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, ma in modo ritenuto generico, contestativo e volto in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale motivazionale, sostenendo in sostanza che i fatti avrebbero dovuto essere ricondotti a un medesimo programma criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche e meramente contestative, perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e fondate su pretesi vizi motivazionali non emergenti dal testo dell'ordinanza impugnata. La motivazione del giudice dell'esecuzione è stata considerata corretta e adeguata nel negare la continuazione, poiché l'identità del disegno criminoso deve essere desumibile sin dal primo reato e non risultava nel caso concreto. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
È la base normativa dell'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva.
La continuazione richiede l'identità del disegno criminoso tra i fatti da unificare.
Richiamato come disciplina del reato continuato da applicare ai fatti oggetto delle sentenze di condanna.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di esecuzione, l'applicazione della continuazione tra più condanne presuppone che l'unicità del disegno criminoso sia desumibile già al momento della commissione del primo reato e sia ricostruibile sulla base di elementi oggettivi concreti.
- La mera omogeneità del titolo di reato o della indole dei fatti non basta a fondare la continuazione, se dagli atti emerge piuttosto una condotta seriale o abituale priva di un originario progetto unitario.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze fattuali già esaminate dal giudice di merito/esecuzione.
- Le doglianze che deducono vizi di motivazione devono confrontarsi con la motivazione effettivamente resa dal provvedimento impugnato; se il vizio non emerge dal testo della decisione, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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