Cassazione Penale, Ordinanza n. 37926/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, titolare di una ditta individuale, è stato condannato in primo grado e la decisione è stata confermata in appello per omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno d'imposta 2014, con imposta evasa superiore alla soglia di punibilità prevista dall'art. 5 del d.lgs. 74/2000. Nel ricorso per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la responsabilità era stata affermata in sostanza sulla sola base dell'accertamento tributario e delle presunzioni fiscali, non utilizzabili come prova autonoma nel penale; ha inoltre lamentato il travisamento delle sue dichiarazioni e l'illogicità della motivazione, specie quanto alla ritenuta tardività e inattendibilità del suo disconoscimento della titolarità della ditta e delle fatture. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo la motivazione tautologica e apparente, fondata su una pretesa mancata collaborazione, e ha contestato il richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, sostenendo che la Corte territoriale non avesse risposto specificamente ai motivi di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo sollecitasse una rivalutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità, e ha osservato che la Corte d'appello non aveva fondato la condanna sulla sola presunzione tributaria, ma su una valutazione complessiva degli elementi di riscontro, in particolare sul comportamento complessivo dell'imputato, sulla sua inerzia protratta nel tempo e sulla tardività e genericità della versione difensiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha reputato legittimo il diniego delle attenuanti generiche, sorretto da ragioni concrete quali l'entità dell'imposta evasa, superiore alla soglia di punibilità, e la durata della condotta, oltre alla mancata collaborazione. Ha inoltre escluso che vi fosse una motivazione meramente per relationem, rilevando che la Corte territoriale aveva esaminato i motivi di gravame e reso una risposta autonoma, seppur sintetica. Conseguentemente ha confermato la condanna alle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Integra il reato l'omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA quando l'imposta evasa supera la soglia di punibilità; le presunzioni tributarie possono avere valore indiziario ma non bastano da sole, nel processo penale, a fondare la prova del reato senza ulteriori riscontri.
Le attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e il loro diniego è censurabile in cassazione solo per motivazione manifestamente illogica o apparente.
La valutazione della concessione o del diniego delle attenuanti generiche può essere ancorata a elementi concreti del fatto-reato, quali l'entità del danno economico e la durata della condotta.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel processo penale, gli accertamenti tributari e le presunzioni previste dalle norme fiscali non costituiscono, di per sé soli, prova legale della commissione del reato tributario: essi possono valere come dati indiziari che devono essere corroborati da ulteriori elementi di riscontro idonei a dimostrare la condotta criminosa.
- Il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio; è inammissibile il motivo che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in realtà a proporre una diversa lettura dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La tardività, la genericità o l'inverosimiglianza della versione difensiva possono essere valorizzate dal giudice di merito come elementi di riscontro della responsabilità, purché il ragionamento sia logico e non contraddittorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione, anche sintetica, che faccia riferimento a dati concreti del fatto e della condotta dell'imputato, come l'entità del profitto o del danno e la durata della condotta criminosa.
- La motivazione per relationem non è di per sé viziata quando il giudice di appello esamina i motivi di gravame e fornisce una propria risposta critica, anche concisa, non meramente adesiva alla decisione di primo grado.
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