Cassazione Penale, Sentenza n. 17073/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scarpolini impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile per tardività il suo appello avverso la sentenza di primo grado (tribunale di Alba) per diffamazione (art. 595 comma 3 c.p.), contestando che la Corte non abbia esteso a lui gli effetti favorevoli della pronuncia di estinzione per prescrizione resa in favore del coimputato Riccardo Signoretti. Sostiene che l'effetto estensivo previsto dall'art. 587 c.p.p. dovesse operare anche qui, pur trattandosi di imputati con titoli di reato diversi e di impugnazioni con esiti differenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e dunque inammissibile. Ha ritenuto che l'effetto estensivo dell'art. 587 c.p.p. non fosse applicabile: a) perché i due imputati erano accusati di titoli di reato diversi (Scarpolini autore dell'articolo diffamante; Signoretti direttore responsabile per omesso controllo), b) perché la prescrizione nei confronti di Signoretti è maturata in data successiva al passaggio in giudicato della condanna nei confronti di Scarpolini, e l'estensione della causa estintiva per prescrizione opera solo se la prescrizione si è già verificata prima del passaggio in giudicato. Perciò il ricorso è stato respinto; Scarpolini è stato condannato alle spese di giudizio, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile per euro 1.755,00 oltre oneri.
Norme richiamate
prevede l'effetto estensivo dell'impugnazione tra imputati nello stesso procedimento unitario: opera solo se gli altri imputati non hanno proposto impugnazione o l'hanno proposta e questa sia stata dichiarata inammissibile; non si applica quando l'impugnazione dell'altro imputato è stata esaminata nel merito con esito incompatibile o quando riguardi fatto diverso o titolo diverso
norma sostanziale che punisce la diffamazione aggravata; nel caso Scarpolini è stato ritenuto autore dell'articolo diffamante e condannato penalmente nel merito di primo grado
riferimento normativo presente nel capo indicato in sentenza (reati contro l'onore e la reputazione con mezzi di stampa); utilizzata per delineare il quadro delle imputazioni
riguarda le circostanze attenuanti generiche; la sentenza di primo grado aveva riconosciuto una circostanza attenuante ai fini della pena
disciplina la responsabilità del direttore responsabile della pubblicazione per il contenuto diffamatorio; applicata nel caso a carico di Signoretti per omesso controllo
consente l'acquisizione in dibattimento di sentenze irrevocabili, ma stabilisce che debbano essere valutate con le regole probatorie degli artt. 197 e 192 comma 3 c.p.p.; la Corte richiama che il giudicato non produce effetto automatico su altri procedimenti per imputati diversi
norma sulle prove documentali e la loro valutazione; richiamata congiuntamente all'art. 238-bis per la valutazione delle sentenze irrevocabili come elementi probatori
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
disciplina la valutazione della confessione e delle prove; rilevante per la valutazione delle sentenze acquisite ai sensi dell'art. 238-bis
regola il deposito della sentenza; citato per chiarire le date di deposito e decorrere dei termini processuali
art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
art. 585 co.2 lett. c) c.p.p.
indica il termine di trenta giorni per proporre appello quando l'imputato era presente in udienza; utile per stabilire la tardività dell'appello di Scarpolini
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in relazione alle condizioni che possono evitare l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto che nel caso non ricorressero tali condizioni
Massime di principio
- L'effetto estensivo dell'impugnazione di cui all'art. 587 c.p.p. opera soltanto tra imputati dello stesso procedimento unitario e quando gli altri imputati non hanno proposto impugnazione o l'hanno proposta ma questa è stata dichiarata inammissibile; non si estende a ipotesi con impugnazioni esaminate nel merito con esiti incompatibili
- La prescrizione (o altra causa estintiva) può essere estesa al coimputato solo se tale causa si è verificata prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna nei confronti dell'imputato che chiede l'estensione; se la prescrizione matura dopo il giudicato, non può retroagire per estendere l'effetto
- Il giudicato penale ha efficacia preclusiva solo nei confronti del medesimo imputato e quanto al medesimo fatto: non impedisce che in altri procedimenti per altri imputati si possa riesaminare la stessa vicenda e pervenire a conclusioni diverse
- Quando i coimputati rispondono di titoli di reato diversi (es. autore dell'articolo vs direttore responsabile per omesso controllo), è più difficile che si applichino automatismi di estensione degli effetti favorevoli di una pronuncia dall'uno all'altro
- La tardività dell'impugnazione (e quindi la sua inammissibilità) blocca l'operatività dell'effetto estensivo ove siano intervenuti, nel frattempo, giudicati o cause estintive nei confronti degli altri imputati in epoca successiva al passaggio in giudicato
- Se si cerca tutela tramite cassazione per vizio di applicazione dell'art. 587 c.p.p., occorre dimostrare che sussistono tutti i presupposti di unità procedimentale, identità di posizione processuale e temporaneità della causa estintiva rispetto al giudicato
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