Cassazione Penale, Sentenza n. 46221/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Il ricorrente proponeva due motivi: 1) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, lamentando che il tempo trascorso dall'ultimo fatto (oltre due anni), la presunta disarticolazione del sodalizio, la conclusione delle indagini e l'assenza di pericolo di fuga avrebbero reso ingiustificata la custodia; 2) violazione del divieto di "ne bis in idem" cautelare, sostenendo che per gli stessi fatti era stata emessa un'ulteriore ordinanza cautelare dal Tribunale di Modena.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità dei motivi. Sul primo motivo ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (applicabile ai reati contestati), affermando che il mero decorso del tempo non è sufficiente a superare tale presunzione senza elementi circostanziali concreti; la disarticolazione del sodalizio era dedotta in modo assertivo e non documentata; inoltre la Corte ha ritenuto rilevante il profilo del pericolo di fuga, considerata la mancata radicazione in Italia del ricorrente e la sua latitanza in Francia, nonché l'esecuzione tramite mandato d'arresto europeo. Sul secondo motivo ha osservato che le censure erano imprecise e che la duplicazione dei titoli cautelari non determina di per sé la nullità dell'ordinanza, essendo rilevante soltanto ai fini del computo della durata della misura (art. 297, comma 3 c.p.p.). Ha inoltre ricordato che la questione dell'inefficacia sopravvenuta per decorrenza dei termini deve essere proposta con istanza al GIP ex art. 306 c.p.p. e, in caso di rigetto, in appello ex art. 310 c.p.p., e non può essere dedotta per la prima volta in sede di riesame in cassazione quando riguarda l'efficacia della misura. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; disposti adempimenti di cancelleria ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma sostanziale che incrimina l'associazione finalizzata al commercio e detenzione di stupefacenti; costituiva il capo di imputazione principale per cui è stata disposta la custodia cautelare.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati elencati: tale presunzione, essendo speciale, prevale sulla regola generale (art. 274) e non può essere superata dal solo decorso del tempo senza elementi concreti contrari.
codice di procedura penale, art. 274
Principio generale sulle esigenze cautelari; viene comunque derogato, in parte, dalla presunzione speciale prevista dall'art. 275, comma 3, nei casi ivi indicati.
codice di procedura penale, art. 297, comma 3
La duplicazione dei titoli cautelari (più ordinanze relative agli stessi fatti) non determina automaticamente nullità, ma incide sul calcolo complessivo della durata della misura.
codice di procedura penale, art. 306
Prevede l'istanza al GIP per la scarcerazione per decorrenza dei termini; la Corte ricorda che tale rimedio è il canale procedurale corretto per dedurre inefficacia sopravvenuta della misura.
codice di procedura penale, art. 310
Regola l'appello al tribunale avverso il rigetto dell'istanza di scarcerazione; la Corte segnala che la strada procedurale è prima il GIP (art.306) poi l'appello (art.310).
codice di procedura penale, art. 616
Consente la condanna alle spese e al versamento di una somma in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato questa sanzione economica al ricorrente.
Norma procedurale che disciplina il deposito della requisitoria scritta del Pubblico Ministero nella fase di cassazione; citata in relazione al deposito delle conclusioni del P.M.
disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1-ter
Prevede adempimenti di cancelleria a seguito delle decisioni; la Corte ha disposto che la cancelleria esegua gli adempimenti richiesti.
Massime di principio
- Per reati indicati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. esiste una presunzione relativa della necessità della custodia cautelare: il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla senza elementi concreti contrari.
- La disarticolazione dell'associazione o altri fatti devono essere provati o documentati in modo circostanziato; affermazioni meramente assertive sono insufficienti in sede di ricorso alla Cassazione.
- Il pericolo di fuga, specie in presenza di latitanza e di collegamenti transnazionali, può da solo giustificare la custodia cautelare in carcere.
- La presenza di più ordinanze cautelari sugli stessi fatti non determina automaticamente la nullità della misura: la duplicazione incide principalmente sul computo della durata della misura ai sensi dell'art. 297 c.p.p.
- Le questioni relative all'inefficacia sopravvenuta della misura per decorrenza dei termini devono essere sollevate con istanza al GIP ex art. 306 c.p.p. e, in caso di rigetto, in appello ex art. 310 c.p.p.; non sono normalmente deducibili per la prima volta in Cassazione come vizio di legittimità dell'ordinanza.
- In Cassazione i motivi generici o non adeguatamente confrontati con la motivazione impugnata sono spesso dichiarati inammissibili; è quindi essenziale una critica puntuale e documentata della motivazione impugnata.
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