Cassazione Civile, Ordinanza n. 25280/2023 del 25/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato riversamento, da parte di un subagente assicurativo, dei premi di polizza versati da una cliente per oltre 30.000 euro. In primo grado la domanda risarcitoria era stata accolta nei confronti della società assicurativa, dell’intermediario e della società intermediaria, ma la Corte d’appello aveva poi riformato la decisione e rigettato la domanda nei confronti della sola società assicurativa, ritenendo esclusivamente responsabile la società intermediaria. Successivamente il ricorso per cassazione proposto dalla cliente contro la sentenza d’appello era stato dichiarato improcedibile per tardivo deposito del ricorso notificato al litisconsorte necessario, dopo l’ordine di integrazione del contraddittorio. Con il ricorso per revocazione la parte sosteneva che l’ordinanza di improcedibilità fosse viziata da errore di fatto, perché il deposito del ricorso notificato era avvenuto nel primo momento utile consentito dalla cancelleria, essendo stato ritardato dall’inerzia della stessa nell’evasione delle richieste inviate via e-mail per fissare l’appuntamento di deposito; deduceva quindi che la tardività non potesse esserle imputata e che la Corte avesse erroneamente percepito gli atti ritenendo il deposito fuori termine.
La decisione
La Corte ha ritenuto insussistente l’errore di fatto dedotto e ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che l’ordinanza revocanda aveva correttamente accertato sia la tempestività della notifica al litisconsorte sia la tardività del deposito del ricorso notificato in cancelleria, avvenuto dopo la scadenza del termine di cui all’art. 371-bis c.p.c. Ha inoltre rilevato che le deduzioni sulla mancata tempestiva risposta della cancelleria non configuravano errore percettivo, ma semmai una questione diversa, non dedotta nei modi e nei tempi appropriati nel giudizio di legittimità concluso con l’ordinanza revocanda. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di revocazione nei confronti della controricorrente e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione per errore di fatto è ammessa solo nei limiti rigorosi previsti dalla norma, in collegamento con l'art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve essere un errore di percezione, non di giudizio, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, essenziale e decisivo, e non riguardare un punto controverso del processo.
In caso di integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione, il ricorso notificato deve essere depositato entro il termine previsto, a pena di improcedibilità.
Nel giudizio di revocazione non possono essere prodotti documenti che attengano alla fondatezza del motivo e che avrebbero dovuto essere utilizzati nel precedente giudizio di cassazione, salvo i limiti consentiti dalla norma.
art. 153, secondo comma, c.p.c.
La parte che deduca la non imputabilità della decadenza avrebbe dovuto, nel giudizio concluso con l'ordinanza revocanda, chiedere la rimessione in termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto pacifico e incontestato, sulla base di una svista percettiva immediatamente riscontrabile dagli atti; non è configurabile quando il punto sia stato oggetto di discussione o quando la decisione implichi una valutazione.
- La revocazione contro le decisioni della Corte di cassazione non può essere utilizzata per contestare il modo in cui la Corte ha qualificato la tardività di un adempimento processuale, se l'ordinanza impugnata ha correttamente letto gli atti e applicato la norma sul deposito nel termine.
- Quando il mancato rispetto del termine di deposito dipende da circostanze esterne alla parte, la relativa questione deve essere dedotta tempestivamente nel giudizio in cui la decadenza si verifica, mediante gli strumenti processuali appropriati; non può essere recuperata in sede di revocazione se non emerge un vero errore di fatto della Corte.
- Nel giudizio di revocazione non è consentito introdurre documenti che servano a dimostrare la fondatezza del motivo se tali documenti avrebbero dovuto essere prodotti nel precedente grado di legittimità.
- In presenza di improcedibilità o inammissibilità del ricorso, la soccombenza comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
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