Cassazione Civile, Ordinanza n. 04361/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale, l'amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento con recupero a tassazione di maggior imponibile Ires per l'anno 2003 e irrogazione di sanzioni, ritenendo indebita la deduzione della svalutazione di due partecipazioni in società non quotate, poiché dal confronto dei patrimoni netti delle partecipate non risultavano diminuzioni. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ma in appello la Commissione tributaria regionale riformava la decisione osservando che, ai fini dell'art. 61 TUIR, il confronto doveva avvenire tra bilanci regolarmente approvati e non sulla base di una bozza di bilancio. La società proponeva ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa esposizione dei fatti di causa; 2) violazione degli artt. 61 e 66 TUIR, sostenendo che ai fini della svalutazione delle partecipazioni dovesse essere considerata anche una situazione patrimoniale più recente dell'ultimo bilancio approvato, in presenza di eventi successivi idonei a incidere sul patrimonio netto; 3) omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni formulata in subordine.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo per cui, nella valutazione fiscale delle partecipazioni in società non quotate, occorre un confronto effettivo tra patrimonio netto iniziale e finale secondo una tecnica di omogeneizzazione che tenga conto delle variazioni patrimoniali rilevanti, e spetta al giudice di merito verificare in concreto se tali variazioni siano oggettive o finalizzate a eludere la disciplina. Ha inoltre rilevato l'omessa pronuncia della CTR sulla domanda/eccezione di disapplicazione delle sanzioni. Il primo motivo è stato rigettato, poiché la motivazione della sentenza d'appello, pur succinta, consentiva di individuare ratio decidendi e thema decidendum. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiama l'applicabilità al processo tributario delle norme del codice di rito compatibili, comprese le disposizioni di attuazione
la sua violazione è dedotta come causa di nullità della sentenza per carenza della motivazione e dell'esposizione dei fatti
la mancanza o estrema concisione della motivazione rende nulla la sentenza solo se impedisce di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
usato come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per nullità della sentenza
art. 61, comma 3, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
la valutazione fiscale delle partecipazioni non quotate va compiuta mediante confronto fra patrimoni netti risultanti da bilanci regolarmente approvati, tenendo conto delle variazioni patrimoniali rilevanti
art. 61, comma 5, ultimo periodo, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
«nella determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo dei titoli non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri non si tiene conto dei versamenti e delle remissioni di debito fatti a copertura di perdite della società emittente»
esprime la necessità di un confronto effettivo tra patrimonio netto iniziale e finale e di una tecnica di omogeneizzazione delle grandezze contabili
art. 66, comma 1-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiama il meccanismo di valutazione delle partecipazioni anche per le immobilizzazioni finanziarie
art. 94 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma attuale richiamata come sostitutiva della disciplina previgente
art. 101 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
norma attuale richiamata come sostitutiva della disciplina previgente
art. 59, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato per individuare il valore minimo dei titoli ai fini della formazione del reddito d'esercizio
Massime di principio
- In tema di svalutazione fiscale di partecipazioni in società non quotate, il confronto non può essere meramente formale tra bilanci approvati, ma deve consentire una effettiva comparazione dei patrimoni netti iniziale e finale mediante una tecnica di omogeneizzazione delle grandezze contabili.
- Quando, nel periodo rilevante, intervengano variazioni patrimoniali significative, il giudice di merito deve verificare in concreto se esse abbiano natura oggettiva e rilevante ai fini fiscali o se siano finalizzate a eludere la disciplina sulla svalutazione delle partecipazioni.
- La motivazione della sentenza tributaria è nulla solo se, pur sintetica, non consente di individuare il thema decidendum e le ragioni della decisione; una motivazione concisa ma intellegibile è sufficiente.
- L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione ritualmente proposta integra vizio di nullità della sentenza e impone la cassazione con rinvio per il relativo esame.
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