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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29525/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la violazione degli artt. 4-bis, 47, 48 e 50 dell'ordinamento penitenziario e contestava la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare si censurava l'omessa motivazione circa la domanda subordinata di ammissione alla semilibertà, si sosteneva che non era mai stata contestata al ricorrente l'appartenenza ad organizzazioni criminali e che dalle sentenze non emergerebbero elementi capaci di far ritenere che Rexhepi possieda conoscenze utili alla giustizia; si rilevava altresì l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità emersa nell'istruttoria di primo grado e la carenza probatoria del Tribunale di Sorveglianza nel ritenere possibile la commissione di nuovi reati o collegamenti sulla base della latitanza di un correo non conosciuto dal ricorrente. Infine si sottolineava il buon comportamento carcerario e l'assenza di rilievi disciplinari come elementi a favore della concessione dei benefici.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il nuovo accertamento dovesse svolgersi in base all'art. 4-bis, comma 1-bis, dell'ordinamento penitenziario e che il Tribunale di Sorveglianza avesse motivato congruamente il diniego, dovendosi richiedere ai condannati non collaboranti l'allegazione di "elementi specifici, diversi e ulteriori" rispetto alla regolare condotta carceraria per escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il ricorrente non ha fornito adeguata allegazione circa l'assenza di collegamenti né ha dimostrato l'adempimento delle obbligazioni civili/di riparazione pecuniaria (o l'assoluta impossibilità di adempimento). Ha specificato che sono stati considerati elementi concreti: precedenti del ricorrente, controlli tra 2020 e 2023 in compagnia di pregiudicati, domicilio nella disponibilità di un pregiudicato titolare della ditta presso cui il ricorrente lavorava, informazioni di polizia che descrivono un ambiente di lavoro problematico, e la mancata attivazione per il pagamento delle spese processuali. Ha inoltre respinto la censura sull'omessa motivazione della semilibertà ritenendo che i presupposti per le misure alternative (affidamento in prova e semilibertà) sono gli stessi per i reati di cui all'art. 4-bis e che il rigetto implicito della richiesta subordinata risultava logicamente ricompreso nella motivazione del rigetto della richiesta principale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Il ricorso era fondato su censure di violazione di norme processuali e motivazionali; la Corte ha valutato la congruità della motivazione secondo i parametri di legittimità previsti dal rito.

  • art. 4-bis, comma 1-bis, ordinamento penitenziario

    "i benefici penitenziari possano essere concessi, anche in assenza di collaborazione, ai condannati che "dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile"

    La Corte interpreta la norma nel senso che, per i non collaboranti, la buona condotta carceraria e la dissociazione non sono sufficienti: occorrono allegazioni e prove specifiche, diverse e ulteriori che escludano contatti attuali con la criminalità e il rischio di ripristino di tali collegamenti, nonché la dimostrazione dell'adempimento (o dell'impossibilità) delle obbligazioni civili/risarcitorie.

  • art. 3, comma 2, D.L. n. 162/2022

    Rilevato in relazione alla disciplina transitoria sulla "collaborazione impossibile" per i condannati anteriori al decreto; la Corte prende atto delle precedenti determinazioni del Tribunale di Sorveglianza sul punto.

  • L. n. 354/1975, capo VI (misure alternative: affidamento in prova, semilibertà)

    La Corte osserva che, per i reati ostativi di cui all'art. 4-bis, i presupposti per l'affidamento in prova e per la semilibertà sono sovrapponibili: la mancanza dei requisiti per l'una implica la carenza anche per l'altra, per cui il rigetto dell'istanza principale può contenere logicamente il rigetto dell'istanza subordinata.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 16321 del 10/1/2024 (Sinatra)

    Richiamata per il principio secondo cui il condannato per reati "di prima fascia" non collaborante che intenda accedere a misure alternative deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere.

Massime di principio

  • Per i condannati non collaboranti ai reati ostativi l'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. richiede allegazioni e prove "specifiche, diverse e ulteriori" rispetto alla mera buona condotta carceraria o alla dichiarazione di dissociazione; tali elementi devono concretamente escludere collegamenti attuali con la criminalità e il rischio di ripristino di tali collegamenti.
  • La prova dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria (o della loro assoluta impossibilità) è un requisito essenziale per ottenere benefici penitenziari se il condannato non ha collaborato; l'omessa attività in tal senso può giustificare il diniego.
  • Circostanze come controlli in compagnia di pregiudicati, domicilio o lavoro in contesti collegati a persone pregiudicate e informazioni di polizia su ambienti di lavoro 'problematici' possono essere valutate come indici concreti di rischio di collegamenti o ripristino di contatti criminali.
  • Le conclusioni negative su misure alternative subordinate (es. semilibertà) possono essere ritenute logicamente contenute nella motivazione del rigetto dell'istanza principale se i presupposti richiesti sono gli stessi per entrambe le misure.
  • In sede di ricorso in Cassazione non è sufficiente proporre una mera interpretazione alternativa degli elementi di fatto: occorre dimostrare carenze di motivazione, violazioni di legge o illogicità manifeste nella decisione impugnata.

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