Cassazione Penale, Sentenza n. 15231/2022 del 20/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è diretto avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Milano, della condanna di Luca Travascio per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000: omissione di versamento dell'IVA relativa all'anno di imposta 2013 per un importo di 449.562 euro, non versata entro il termine previsto. In cassazione il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione dell'art. 606 c.p.p. (lett. b), c) ed e)), sostenendo che la sentenza non avrebbe adeguatamente valutato la mancanza di volontarietà dell'omissione (si sarebbe trattato di colpa cosciente, anche in considerazione di una successiva rateizzazione onorata) e chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., posto che, decurtando gli importi poi pagati, lo scostamento dalla soglia di rilevanza penale sarebbe stato di circa 44.000 euro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure reiterazioni di argomentazioni già esaminate e respinte in sede di merito con motivazione corretta. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 37424/2013), la Corte ha confermato che il delitto di cui all'art. 10-ter è punito a titolo di dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di non versare all'Erario l'imposta dovuta e della soglia di punibilità. La prova del dolo può risultare dalla dichiarazione stessa; la mera crisi di liquidità non esclude il dolo se non è dimostrato che l'imprenditore abbia posto in essere tutte le azioni possibili per reperire le risorse (anche sacrificando il patrimonio personale). Nel caso concreto la Corte territoriale ha motivato che l'omissione era volontaria, derivando dalla decisione di impiegare le risorse societarie per garantire la continuità di altra impresa (ATL comunicazioni) senza un piano finanziario adeguato, e che la richiesta di rateizzazione intervenuta successivamente (ottobre 2016) è irrilevante perché successiva alla data di consumazione del reato (29/12/2014). Quanto all'art. 131-bis c.p. la Corte ha osservato che la verifica della particolare tenuità dell'offesa va effettuata alla data di consumazione del reato: l'imposta evasa allora ammontava a quasi 450.000 euro e non può ritenersi di particolare tenuità; il pagamento successivo non altera tale giudizio. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Reato di omesso versamento dell'IVA punito a titolo di dolo generico; è sufficiente la consapevolezza di non versare l'imposta dovuta e della soglia di punibilità; la dichiarazione fiscale è elemento probatorio rilevante per il dolo
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Motivi di impugnazione in cassazione relativi alla violazione di norme processuali e vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure reiterative e infondate
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: deve essere valutata alla data di consumazione del reato; i pagamenti successivi non incidono sulla misura dell'offesa al momento del fatto
Norma richiamata per l'assorbimento degli effetti dell'inammissibilità e per la condanna alle spese, con valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
artt. 13 e 13-bis d.lgs. n. 74/2000
I pagamenti successivi possono rilevare ai fini di istituti previsti da queste norme (es. determinazione delle conseguenze amministrative/tributarie), ma non per escludere il dolo al momento del fatto
Giurisprudenza: Sezioni Unite, sent. n. 37424/2013
Chiarisce l'elemento soggettivo dell'art. 10-ter: il dolo è in genere desumibile dalla dichiarazione; la crisi di liquidità non esclude il dolo salvo prova che l'imprenditore abbia adottato tutte le misure possibili per reperire le risorse
Massime di principio
- Il delitto di omesso versamento IVA ex art. 10-ter è basato su dolo generico: è sufficiente la consapevolezza di non versare l'imposta dovuta e della soglia di punibilità; la presentazione della dichiarazione costituisce spesso elemento probatorio del dolo
- La crisi di liquidità non esclude automaticamente il dolo: il contribuente deve allegare e dimostrare che la crisi non dipende da sue scelte e che ha posto in essere tutte le azioni concrete (anche a danno del patrimonio personale) per reperire le somme necessarie
- Rateizzazioni o pagamenti successivi all'omissione sono irrilevanti ai fini della valutazione del dolo e della sussistenza del reato, poiché la situazione va valutata alla data di consumazione del reato; tali eventi possono invece rilevare per altri istituti amministrativi o per misure attenuanti
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) si valuta alla data del fatto: la misura dell'imposta evasa al momento della scadenza determina la rilevanza penale e non è compensata da successivi versamenti
- In sede di impugnazione in Cassazione, i giudizi di fatto e l'apprezzamento della motivazione del giudice del merito sono sindacabili limitatamente; censure ritenute reiterative o già adeguatamente motivate dalla Corte territoriale sono inammissibili
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