Cassazione Civile, Ordinanza n. 10001/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di rettifica e liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha recuperato maggiore imposta di registro, sanzioni e interessi in relazione a un atto di cessione di ramo d’azienda stipulato nel 2015 tra due società del settore sanitario. Il ramo ceduto riguardava la gestione di case di cura, con sale operatorie, posti letto e personale dipendente. La contribuente ha impugnato l’atto impositivo e la Commissione tributaria regionale, riformando in parte la decisione di primo grado, ha ritenuto solo parzialmente illegittima la pretesa, ritenendo errato il metodo di stima dell’Ufficio e valorizzando la situazione contabile negativa dell’azienda, fino ad affermare che il valore effettivo del compendio fosse addirittura negativo, salvo confermare il valore del terreno. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 51 d.P.R. 131/1986 e 7 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice di merito aderito al metodo patrimoniale semplice adottato dal CTU senza considerare l’avviamento e senza applicare correttamente i criteri legali di determinazione del valore venale in comune commercio del ramo d’azienda; 2) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c., perché la CTR avrebbe recepito acriticamente la consulenza tecnica senza rispondere alle specifiche critiche dell’Ufficio e senza rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto che la CTR avesse errato nel non distinguere tra perdite di esercizio e assenza di avviamento: l’esistenza di perdite non esclude di per sé un valore di avviamento, che è componente del valore dell’azienda e deve essere considerato nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta insufficiente/apparente, perché il giudice di merito si è limitato a richiamare la consulenza tecnica senza spiegare in modo adeguato le ragioni della decisione e senza affrontare compiutamente le osservazioni critiche dell’Ufficio. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente alla determinazione del valore in comune commercio del ramo d’azienda trasferito, mentre sul valore del terreno si è formato giudicato implicito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 51 d.P.R. n. 131 del 1986
per la base imponibile dell’imposta di registro occorre determinare il valore venale in comune commercio del bene o del compendio trasferito, considerando tutti gli elementi rilevanti, incluso l’avviamento se esistente
art. 54, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986
norma richiamata per la determinazione del valore del ramo d’azienda trasferito ai fini dell’imposta di registro
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’uso della consulenza tecnica e alla valutazione della prova nel processo tributario
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere intellegibile la ratio decidendi; il rinvio acritico alla consulenza può integrare difetto di motivazione
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
parametro del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
parametro del vizio di nullità della sentenza per difetto di motivazione dedotto con il secondo motivo
art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. n. 492 del 1972
richiamato dalla ricorrente in tema di responsabilità solidale per i debiti tributari, ma non è oggetto centrale della decisione di legittimità
art. 53 Cost.
evocato in relazione all’esigenza di attuare una corretta e reale emersione della base imponibile, riferita al valore effettivo dell’azienda
Massime di principio
- Nella cessione di azienda o di ramo d’azienda, ai fini dell’imposta di registro la base imponibile va determinata sul valore venale in comune commercio del compendio trasferito, considerando anche l’avviamento quando desumibile dagli elementi di causa.
- L’avviamento non può essere escluso solo perché l’impresa ha riportato perdite di esercizio in uno o più periodi: perdite e avviamento possono coesistere, poiché il primo riguarda il risultato contabile mentre il secondo attiene al maggior valore del complesso aziendale come organismo produttivo.
- Il valore dell’azienda non si ricava in modo meccanico dalla sola somma algebrica di attività e passività quando occorre verificare se il compendio abbia anche una componente immateriale di avviamento; il metodo patrimoniale semplice è utilizzabile solo se l’avviamento sia escluso in fatto.
- La sentenza del giudice di merito è affetta da motivazione apparente o insufficiente quando si limita a recepire la consulenza tecnica senza confutare le specifiche contestazioni delle parti e senza rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09922/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09923/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09926/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09929/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →