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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13759/2025 del 08/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

La vicenda riguarda due soggetti ritenuti responsabili, nei gradi di merito, del reato di detenzione/cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Uno dei ricorrenti ha dedotto violazione di legge per l’erronea qualificazione della condotta, sostenendo che il fatto dovesse essere sussunto nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L’altro ha articolato, in primo luogo, una censura analoga sulla mancata applicazione del comma 5 e, in secondo luogo, doglianze sul trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. e il mancato giudizio di prevalenza su una recidiva qualificata. La Corte ha ritenuto che entrambe le impugnazioni mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della sentenza di merito fosse logica e coerente nel negare la lieve entità alla luce di una valutazione complessiva di plurimi indici: quantitativo di droga sequestrata, ingente somma di denaro, custodia in un locale dedicato allo smercio e non nell’abitazione, presenza di impianto di videosorveglianza, disponibilità di cocaina e crack, e collocazione in area ad alto tasso malavitoso. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva valorizzato la recidiva ex art. 99, comma 4, c.p. quale ostacolo al beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha confermato la tenuta della motivazione di merito sul mancato riconoscimento della lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, osservando che i motivi difensivi erano in realtà fattuali e sollecitavano una rivalutazione del compendio probatorio. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la censura sulle attenuanti generiche, poiché la recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, c.p. ostava alla concessione del beneficio. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    fattispecie base del reato in materia di stupefacenti ritenuta integrata nei giudizi di merito

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    lieve entità non riconosciuta perché, valutati complessivamente gli elementi del caso, la condotta non presentava minima offensività

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche negate nel giudizio di merito

  • art. 99, comma 4, c.p.

    recidiva qualificata valorizzata come ostativa alla concessione delle attenuanti generiche

  • Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo

    richiamata per il principio secondo cui la lieve entità del fatto richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente rilevanti e la spiegazione della prevalenza eventualmente attribuita solo ad alcuni di essi

Massime di principio

  • La qualificazione del fatto ai fini dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva e non frammentaria di tutti gli indici concreti rilevanti, quali quantità della sostanza, modalità di custodia, strumenti organizzativi della vendita, disponibilità di denaro e contesto ambientale.
  • Il riconoscimento della lieve entità non può fondarsi su un singolo elemento favorevole, ove il complesso dei dati probatori evidenzi una capacità di diffusione sul mercato incompatibile con la minima offensività.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
  • La recidiva qualificata può legittimamente incidere in senso ostativo sulla concessione delle attenuanti generiche, se così motivato dal giudice di merito.
  • Se il ricorso per cassazione è incentrato su censure manifestamente infondate o meramente fattuali, la Corte può dichiararlo inammissibile con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati in materia di lavoroStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

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