Cassazione Penale, Ordinanza n. 30414/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità penale per tre richieste di Reddito di cittadinanza, contestando con il primo motivo il vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità: sostenevano di avere agito in buona fede e lamentavano un travisamento del fatto, in particolare rispetto alle dichiarazioni rese dagli imputati e alla provenienza delle somme di denaro risultanti dalle dichiarazioni di valore doganale, nonché rispetto alle rassicurazioni ricevute dal CAF e alla pretesa ignoranza dell'obbligo di comunicare tali dati. Con il secondo motivo deducevano la mancata concessione dei benefici di legge in conseguenza della rideterminazione del trattamento sanzionatorio, assumendo che ciò avrebbe consentito il riconoscimento del beneficio ex artt. 163 e 164 c.p.; la Corte rilevava però che tale beneficio non era stato neppure richiesto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a sollecitare una rivalutazione di merito e a prospettare censure di fatto e di travisamento non proponibili in sede di legittimità, mentre la motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata immune da manifesta illogicità e basata su un quadro probatorio ritenuto sufficiente a escludere la buona fede. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il beneficio di legge non risultava richiesto in appello. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamati per la contestazione concorsuale del reato
art. 7, commi 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019
norma incriminatrice richiamata per l'omessa comunicazione di dati rilevanti nelle domande di Reddito di cittadinanza
richiamato dal ricorrente come possibile base per il beneficio della sospensione condizionale della pena
richiamato dal ricorrente in relazione alla concessione dei benefici di legge
base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, desumibile dal dispositivo
la Corte osserva che il relativo beneficio non era stato richiesto in appello, rendendo il motivo inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte censure di merito travestite da vizio di motivazione quando mirano soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura delle dichiarazioni delle parti.
- Il travisamento del fatto non è deducibile in cassazione se richiede una rivalutazione del compendio probatorio o se la motivazione della sentenza impugnata non presenti profili di manifesta illogicità.
- La buona fede invocata dall'imputato in relazione a omesse o inesatte comunicazioni rilevanti per l'accesso a un beneficio pubblico può essere esclusa quando il giudice di merito, sulla base degli atti acquisiti, ritenga smentita la versione difensiva.
- Le rassicurazioni provenienti da un intermediario o da un CAF non escludono automaticamente la responsabilità quando il giudice accerti che l'omessa indicazione di dati patrimoniali o reddituali è imputabile agli interessati.
- È inammissibile in cassazione dolersi della mancata concessione di un beneficio di legge quando tale beneficio non risulti previamente richiesto nel giudizio di merito.
- rami
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