Cassazione Civile, Ordinanza n. 32689/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La società aveva impugnato davanti al Giudice di pace un'ordinanza-ingiunzione prefettizia con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa e ordinata anche la rimozione di un pannello pubblicitario, dopo che il Prefetto aveva respinto il ricorso amministrativo proposto contro il verbale di accertamento di una violazione del Codice della strada relativa all'installazione di un impianto pubblicitario privo di autorizzazione. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività; il Tribunale, in sede di appello, aveva invece rigettato l'impugnazione ritenendo operante il principio di alternatività tra ricorso al Prefetto e ricorso giurisdizionale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 203, 204 e 205 C.d.S. e del combinato disposto con l'art. 6 d.lgs. 150/2011, sostenendo che il principio di alternatività riguarda solo il verbale di accertamento della violazione, ma non preclude l'opposizione giurisdizionale contro la successiva ordinanza-ingiunzione emessa all'esito del ricorso amministrativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha chiarito che il principio di alternatività tra ricorso al Prefetto e opposizione giurisdizionale opera per il verbale di accertamento dell'infrazione, non già per l'ordinanza-ingiunzione adottata dal Prefetto dopo il rigetto del ricorso amministrativo. Poiché l'opposizione era stata proposta avverso l'ordinanza-ingiunzione e non contro il verbale, la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal tribunale è stata considerata illegittima. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione, affinché esamini l'appello applicando tale principio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
regola il ricorso amministrativo al Prefetto avverso il verbale di accertamento della violazione; il suo esperimento non impedisce, dopo l'ordinanza-ingiunzione, l'opposizione giurisdizionale contro quest'ultima.
viene richiamato quale base del sistema delle sanzioni amministrative stradali e del rapporto tra ricorso amministrativo e tutela giurisdizionale.
consente l'opposizione giurisdizionale avverso l'ordinanza-ingiunzione, in alternativa al ricorso amministrativo sul verbale; il principio di alternatività non opera invece contro l'atto prefettizio conclusivo del procedimento amministrativo.
è richiamato come disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa, applicabile all'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione.
art.23, comma 1, 4, 11 e 13bis
costituisce la norma sostanziale violata secondo l'accertamento amministrativo, relativo all'installazione di un impianto pubblicitario privo di autorizzazione.
Corte Cost. n. 255 del 1994
è richiamata per l'interpretazione adeguatrice del sistema di opposizione e del rapporto tra rimedi amministrativi e giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel sistema delle sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, il principio di alternatività tra ricorso al Prefetto e opposizione al giudice riguarda il verbale di accertamento dell'infrazione, non l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto all'esito del ricorso amministrativo.
- L'opposizione giurisdizionale è ammissibile contro l'ordinanza-ingiunzione prefettizia anche quando l'interessato abbia già proposto ricorso amministrativo avverso il verbale di contestazione.
- La legittimazione passiva nell'opposizione va individuata in relazione all'atto impugnato: se si impugna l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto, il contraddittore è l'autorità che ha emesso tale ordinanza.
- È erronea la declaratoria di inammissibilità fondata sull'alternatività dei rimedi quando l'impugnazione non riguarda il verbale originario ma il successivo provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →