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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29036/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Si deduceva: carenza e vizio di motivazione della sentenza di appello per aver fatto propria la motivazione di primo grado senza autonomo iter logico (1° e 4° motivo); violazione di legge per l'errata qualificazione della flagranza e della gravità indiziaria connessa all'arresto e alla convalida (3° motivo); nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità dell'imputazione (2° motivo); mancata riqualificazione in tentativo di furto ovvero mancata valutazione della desistenza volontaria o del ravvedimento operoso (2° e 5° motivo); vizio nella commisurazione della pena per eccessività e per errato bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti con recidiva reiterata (6° motivo); e generico vizio di calcolo della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per mancata considerazione della ratio decidendi nella cosiddetta ipotesi di "doppia conforme". Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito autonoma e congrua motivazione: ha confermato la consumazione del furto (6,25 quintali di legna caricati sul veicolo e posseduti dall'imputato), ha escluso la riqualificazione in tentativo e ha motivato il rigetto delle allegazioni su desistenza volontaria e ravvedimento operoso. Ha inoltre respinto le censure sulla determinazione della pena, condividendo il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti alla luce della recidiva reiterata e dei precedenti specifici. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e art. 61 n. 5

    Norme con cui è stata qualificata la condotta come furto aggravato (prelievo di legna da area demaniale e aggravanti previste); applicate per regolare responsabilità e aggravanti.

  • Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Richiamata per delimitare i limiti di motivazione e di deduzione dei motivi in cassazione; il ricorrente doveva motivare nei limiti indicati dall'articolo.

  • Codice di procedura penale, art. 491

    Richiama il termine entro cui deve essere eccepita la nullità relativa del decreto di citazione per genericità: tale nullità è rilevabile solo se tempestivamente dedotta dall'imputato, altrimenti è soggetta a decadenza.

  • Codice penale, art. 133 (commi 1 e 2)

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha motivato la quantificazione della pena richiamando i parametri dell'art.133 e la capacità a delinquere dell'imputato.

  • Codice penale, art. 69

    Regole sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto esercizio insindacabile del giudice di merito la valutazione di equivalenza se congruamente motivata.

  • Codice di procedura penale, art. 442

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte di legittimità ha ritenuto infondate le doglianze in materia procedurale e di motivazione penale.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna alle ammende per il ricorrente responsabile di un ricorso inammissibile e colposo; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La nullità per genericità del capo d'imputazione è una nullità relativa: deve essere eccepita tempestivamente (art. 491 c.p.p.), pena la decadenza; sollevare tale questione per la prima volta in cassazione è inammissibile.
  • In presenza di sentenze conformi (c.d. 'doppia conforme'), il giudice di legittimità richiede al ricorrente di confrontarsi concretamente con la ratio decidendi; mere lagnanze sul merito o generiche censure motivazionali sono inammissibili.
  • Il furto è consumato quando si realizza lo spossessamento e l'impossessamento del bene: l'impossessamento, anche se di breve durata e seguito dall'intervento delle forze di polizia, può integrare il reato consumato e non il tentativo.
  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è esercizio valutativo riservato al giudice di merito; la Cassazione non lo riforma se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
  • La recidiva reiterata limita la possibilità di far prevalere le sole attenuanti generiche: quando è riconosciuta, la normativa impedisce generalmente che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva.
  • Chi impugna la quantificazione della pena deve indicare errori concreti e dialogare con la motivazione del giudice di merito; censure generiche od affermazioni senza confronto critico con la sentenza sono trattate come manifestamente infondate.

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