Cassazione Penale, Sentenza n. 29036/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Si deduceva: carenza e vizio di motivazione della sentenza di appello per aver fatto propria la motivazione di primo grado senza autonomo iter logico (1° e 4° motivo); violazione di legge per l'errata qualificazione della flagranza e della gravità indiziaria connessa all'arresto e alla convalida (3° motivo); nullità del decreto di citazione a giudizio per genericità dell'imputazione (2° motivo); mancata riqualificazione in tentativo di furto ovvero mancata valutazione della desistenza volontaria o del ravvedimento operoso (2° e 5° motivo); vizio nella commisurazione della pena per eccessività e per errato bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti con recidiva reiterata (6° motivo); e generico vizio di calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per mancata considerazione della ratio decidendi nella cosiddetta ipotesi di "doppia conforme". Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse fornito autonoma e congrua motivazione: ha confermato la consumazione del furto (6,25 quintali di legna caricati sul veicolo e posseduti dall'imputato), ha escluso la riqualificazione in tentativo e ha motivato il rigetto delle allegazioni su desistenza volontaria e ravvedimento operoso. Ha inoltre respinto le censure sulla determinazione della pena, condividendo il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti alla luce della recidiva reiterata e dei precedenti specifici. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Codice penale, artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e art. 61 n. 5
Norme con cui è stata qualificata la condotta come furto aggravato (prelievo di legna da area demaniale e aggravanti previste); applicate per regolare responsabilità e aggravanti.
Disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Richiamata per delimitare i limiti di motivazione e di deduzione dei motivi in cassazione; il ricorrente doveva motivare nei limiti indicati dall'articolo.
Codice di procedura penale, art. 491
Richiama il termine entro cui deve essere eccepita la nullità relativa del decreto di citazione per genericità: tale nullità è rilevabile solo se tempestivamente dedotta dall'imputato, altrimenti è soggetta a decadenza.
Codice penale, art. 133 (commi 1 e 2)
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha motivato la quantificazione della pena richiamando i parametri dell'art.133 e la capacità a delinquere dell'imputato.
Regole sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto esercizio insindacabile del giudice di merito la valutazione di equivalenza se congruamente motivata.
Codice di procedura penale, art. 442
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte di legittimità ha ritenuto infondate le doglianze in materia procedurale e di motivazione penale.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che autorizza la condanna alle ammende per il ricorrente responsabile di un ricorso inammissibile e colposo; applicata per imporre il pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- La nullità per genericità del capo d'imputazione è una nullità relativa: deve essere eccepita tempestivamente (art. 491 c.p.p.), pena la decadenza; sollevare tale questione per la prima volta in cassazione è inammissibile.
- In presenza di sentenze conformi (c.d. 'doppia conforme'), il giudice di legittimità richiede al ricorrente di confrontarsi concretamente con la ratio decidendi; mere lagnanze sul merito o generiche censure motivazionali sono inammissibili.
- Il furto è consumato quando si realizza lo spossessamento e l'impossessamento del bene: l'impossessamento, anche se di breve durata e seguito dall'intervento delle forze di polizia, può integrare il reato consumato e non il tentativo.
- Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti è esercizio valutativo riservato al giudice di merito; la Cassazione non lo riforma se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- La recidiva reiterata limita la possibilità di far prevalere le sole attenuanti generiche: quando è riconosciuta, la normativa impedisce generalmente che le attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva.
- Chi impugna la quantificazione della pena deve indicare errori concreti e dialogare con la motivazione del giudice di merito; censure generiche od affermazioni senza confronto critico con la sentenza sono trattate come manifestamente infondate.
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