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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29736/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, con il quale l'Ufficio ha rideterminato il reddito della società contribuente sulla base di fatture riferite a una società cliente/fornitrice emerse in esito a verifica. Secondo l'Amministrazione, la contabilità della società accertata non era stata esibita né rinvenuta, sicché era legittimo il ricorso all'accertamento induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973. La CTR aveva confermato la pretesa ritenendo provata la fondatezza dell'accertamento e la gestione di fatto della società da parte del socio ricorrente. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di motivazione in relazione alle dichiarazioni di un terzo (sig. Cipriani), che avrebbero smentito la ricostruzione dell'Ufficio; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, per asserita insussistenza dei presupposti dell'accertamento induttivo, sostenendo che la richiesta di esibizione della contabilità sarebbe stata fatta solo all'ex socio e non alla società o al formale amministratore; 3) nullità della sentenza per avere la CTR calcolato i costi deducibili sui costi dichiarati, anziché sui costi presuntivamente inerenti ai maggiori ricavi accertati induttivamente.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendoli infondati: sulla prima censura ha osservato che la CTR aveva comunque valutato il compendio probatorio senza obbligo di confutare analiticamente ogni singola deduzione; sulla seconda ha ritenuto sufficiente, per l'accertamento induttivo, la mancanza o indisponibilità della contabilità, indipendentemente dalla forma della richiesta di esibizione, trattandosi di apprezzamento di merito non censurabile. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, nei maggiori redditi accertati induttivamente, vanno considerati anche i costi presuntivamente sostenuti per produrli, non essendo corretto limitarsi ai costi già indicati in dichiarazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro della dedotta nullità per difetto di motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta sui primi due motivi.

  • art. 118 d. att. cod. proc. civ.

    Invocato per lamentare motivazione insufficiente o apparente; la Corte ha escluso il vizio per i primi due motivi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato a sostegno del dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della CTR sufficiente quanto ai primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Usato come parametro del vizio di nullità della sentenza per violazione delle norme sulla motivazione.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento induttivo quando le scritture contabili manchino, siano sottratte o non disponibili; il solo riscontro di una di tali ipotesi è sufficiente per il ricorso al metodo induttivo.

  • art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato quale norma che disciplina il verbale di ispezione da cui può emergere la mancanza delle scritture contabili.

  • art. 145 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato nel testo dell'art. 39 quale riferimento alle scritture contabili prescritte.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Evocato dai ricorrenti in relazione alla notificazione della richiesta di esibizione all'amministratore irreperibile; la Corte ha ritenuto la questione irrilevante ai fini del presupposto dell'accertamento induttivo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura di omessa pronuncia o difetto di motivazione non è fondata quando la sentenza di merito, pur senza esaminare singolarmente ogni elemento, mostri di aver valutato il compendio probatorio nel suo complesso e di aver fondato la decisione su elementi logicamente incompatibili con le deduzioni di parte.
  • Ai fini dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa, è sufficiente che l'Ufficio riscontri la mancanza, sottrazione o indisponibilità delle scritture contabili; non è necessario dimostrare ulteriori specifici presupposti, né assume rilievo decisivo la forma con cui sia stata richiesta l'esibizione della documentazione, ove il fatto base della indisponibilità emerga comunque dagli atti.
  • In sede di accertamento induttivo dei maggiori redditi, il reddito ricostruito deve essere depurato anche dei costi presuntivamente sostenuti per produrre tali maggiori ricavi; non è corretto limitarsi ai costi risultanti dalla dichiarazione originaria se l'accertamento riguarda un incremento di reddito ricostruito presuntivamente.
  • Il principio di capacità contributiva impone che la ricostruzione presuntiva del reddito tenga conto, per quanto possibile, anche dei costi inerenti al maggior reddito accertato, eventualmente in misura forfettaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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