Cassazione Civile, Ordinanza n. 13885/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia di merito riguardava la concorrenza e la protezione dei segni distintivi nel settore nautico: era stato accertato il preuso del segno "Cantiere Ernesto Riva" da parte del ricorrente e, al tempo stesso, la contraffazione dei marchi nazionali e comunitari della società resistente mediante l'uso di una targhetta metallica con la scritta "Ernesto Riva" su imbarcazioni, nonché mediante il nome a dominio "barcheriva.it". La Corte d'appello aveva ritenuto lecita una limitata coesistenza dei segni per alcune specifiche imbarcazioni, ma aveva confermato l'inibitoria quanto agli usi ulteriori e aveva respinto la domanda risarcitoria. In cassazione il ricorrente ha proposto tre motivi avverso la sentenza di appello, ma il testo dell'ordinanza non ne riporta il dettaglio, perché la Corte non è entrata nel merito delle censure: ha rilevato che la copia autentica della sentenza impugnata depositata ex art. 369 c.p.c. era incompleta, con numerose pagine bianche/mancanti, e che tale incompletezza impediva di esaminare compiutamente i motivi di ricorso e di individuare le parti della decisione aggredite.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto che il deposito di una copia autentica della sentenza di appello incompleta, priva di pagine rilevanti e non integralmente intellegibile, equivalga alla mancata produzione del provvedimento impugnato quando non consenta di scrutinare i motivi di ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
a pena di improcedibilità
unitamente al ricorso per cassazione deve essere depositata la copia autentica della sentenza impugnata; il mancato deposito di una copia completa e intellegibile può determinare improcedibilità del ricorso
il principio di idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo esclude l'improcedibilità solo quando, nonostante l'incompletezza della copia, siano comunque deducibili con certezza oggetto della controversia e ragioni della pronuncia
richiamato per il deposito di memoria in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in presenza di declaratoria di improcedibilità, opera l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata deve essere integrale e intellegibile; se mancano pagine o parti essenziali della decisione e ciò impedisce lo scrutinio dei motivi, il ricorso è improcedibile.
- L'incompletezza della copia depositata non determina improcedibilità solo quando, pur mancando alcune parti, il contenuto della decisione e l'oggetto della lite siano ricostruibili con certezza in modo da consentire il controllo di legittimità.
- Se la copia incompleta incide solo su capi autonomi della sentenza, l'improcedibilità può riguardare solo i motivi relativi a quei capi; se invece impedisce l'esame di tutti i motivi, investe l'intero ricorso.
- Chi deposita la copia autentica della sentenza impugnata assume l'onere di verificarne completezza e corrispondenza all'originale; l'eventuale attestazione di conformità non sana l'incompletezza materiale del documento prodotto.
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