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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25516/2022 del 30/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei propri compensi nei confronti di un cliente. L’ente locale ha proposto opposizione con atto di citazione, notificato entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo, ma ha depositato l’atto in cancelleria oltre il termine ritenuto dal Tribunale. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardivo deposito. Con il ricorso per cassazione l’ente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 14 del d.lgs. 150/2011, sostenendo che, nei procedimenti soggetti a rito semplificato, l’errore nella scelta tra citazione e ricorso non determina decadenze diverse da quelle maturate secondo il rito concretamente scelto prima del mutamento, e che quindi, essendo tempestiva la notifica della citazione, l’opposizione doveva considerarsi validamente proposta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. 150/2011, se l’opposizione è proposta con citazione anziché con ricorso, ciò non comporta l’inammissibilità dell’opposizione quando la citazione sia stata notificata tempestivamente entro il termine di legge. L’errore sulla forma dell’atto introduttivo è sanato dalla disciplina dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. 150/2011, con produzione degli effetti sostanziali e processuali secondo il rito erroneamente prescelto fino al mutamento. La tardività del solo deposito non consuma, in questa ipotesi, la tempestività dell’opposizione se la notificazione è avvenuta nei termini. Per tali ragioni l’ordinanza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Benevento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • d.lgs. 150/2011, art. 4

    L’errore nella scelta del rito comporta il mutamento del rito, ma gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento; non si applicano retroattivamente le preclusioni del rito diverso che avrebbe dovuto essere seguito.

  • d.lgs. 150/2011, art. 14

    Nei procedimenti per opposizione al decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali, la scelta errata dell’atto introduttivo non determina di per sé decadenze se l’atto è stato tempestivamente notificato.

  • art. 641 c.p.c.

    È il termine di riferimento richiamato dal giudice di merito per valutare la tempestività dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ma la Corte esclude che il solo tardivo deposito della citazione, a fronte di tempestiva notifica, ne comporti l’inammissibilità nel caso regolato dal d.lgs. 150/2011.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per la trattazione camerale con proposta del relatore.

  • art. 111 Cost.

    È evocato nella ricostruzione della ratio legislativa di semplificazione e di riduzione dell’incertezza processuale.

Massime di principio

  • Nei procedimenti soggetti al d.lgs. 150/2011, l’errore della parte nella scelta tra citazione e ricorso non determina l’inammissibilità della domanda o dell’opposizione se l’atto introduttivo è stato tempestivamente compiuto secondo la forma concretamente utilizzata.
  • L’art. 4, comma 5, del d.lgs. 150/2011 opera una sanatoria piena degli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo erroneamente formato, con effetti valutati secondo il rito effettivamente seguito fino al mutamento e non secondo il rito che avrebbe dovuto essere adottato.
  • Il mutamento di rito disposto dal giudice ha efficacia solo pro futuro e non può produrre effetti retroattivi tali da travolgere la tempestività già maturata dell’atto introduttivo.
  • In presenza di tempestiva notificazione della citazione quando la legge prevede il ricorso, la domanda è validamente instaurata; la tardività del deposito non rileva come causa di inammissibilità se non risultano già maturate decadenze o preclusioni secondo il rito concretamente seguito prima del mutamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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