Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 718/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per concorso esterno in associazione mafiosa (art. 416-bis) e porto illegale di arma da fuoco con aggravante del metodo mafioso. Il difensore ha proposto tre motivi: (i) violazione del divieto del "ne bis in idem" (art. 649 c.p.p.), sostenendo che i fatti fossero già oggetto di procedimento a Roma per frode fiscale e contestando la motivazione sul concorso esterno; (ii) vizio di motivazione sull'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso al reato di porto d'arma; (iii) violazione dell'art. 275 c.p.p. e vizio di motivazione circa le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul punto del "ne bis in idem" ha ritenuto la censura inammissibile in Cassazione poiché l'accertamento dell'identità del fatto richiede valutazioni di merito non esperibili in sede di legittimità; inoltre ha osservato una differenza materiale fra reati fiscali e concorso esterno (evento lesivo differente). Sul concorso esterno ha confermato la corretta ricostruzione motivazionale del giudice di merito: Vivese, tramite la gestione e l'intermediazione nelle società cartiere, il rapporto con membri del clan e la consegna dei proventi, aveva svolto attività oggettivamente favorevole alla "societas sceleris" e con la consapevolezza e volontà di favorirla. Quanto all'aggravante del metodo mafioso, la Corte ha ritenuto fondata la qualificazione: l'inseguimento armato era idoneo a intimidire e presidiare il territorio, risultando metodo mafioso. Le esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia sono state ritenute adeguatamente motivate dal tribunale in ragione della rete di frequentazioni criminali, dell'esperienza nell'illecita commercializzazione dei prodotti petroliferi e dell'improbabilità di misure alternative; perciò la misura è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. (concorso esterno in associazione mafiosa)

    La Corte richiama che la fattispecie richiede un'attività oggettiva favorevole all'associazione mafiosa (incremento o salvaguardia della forza del sodalizio) e il relativo elemento soggettivo (consapevolezza e volontà). Nel caso, il supporto gestionale e finanziario alle società riconducibili al clan e la consegna dei proventi sono stati ritenuti elementi che soddisfano entrambi gli aspetti.

  • art. 649 cod. proc. pen. (ne bis in idem)

    La Corte ha affermato che la violazione sostanziale del divieto del ne bis in idem, se dedotta per la prima volta in Cassazione, è inammissibile poiché l'accertamento dell'identità del fatto richiede valutazioni di merito e la produzione di documenti fattuali non è consentita in sede di legittimità. Inoltre è sottolineata la distinzione tra evento dei reati fiscali e quello del concorso esterno.

  • art. 275 cod. proc. pen. (motivazione delle misure cautelari)

    La Corte conferma che il giudice deve dare motivazione sufficiente sulle esigenze cautelari; nel caso la specificità delle indicazioni (rete di conoscenze criminali, esperienza nella frode commerciale, pericolosità e rischio di recidiva e la impraticabilità di misure alternative) è ritenuta adeguata a giustificare la custodia cautelare.

  • giurisprudenza richiamata: Cass., n. 6179 del 15/1/21

    Precedente richiamato in tema di inammissibilità di nuove deduzioni sul ne bis in idem in sede di legittimità: l'accertamento dell'identità del fatto è questione di merito e non può essere introdotta per la prima volta in Cassazione.

Massime di principio

  • La deduzione del "ne bis in idem" non può essere proposta per la prima volta in Cassazione: l'identità del fatto richiede valutazioni di merito e la produzione di documenti fattuali, competenze della fase di merito o delle impugnazioni in cui ciò è ammissibile.
  • Il concorso esterno in associazione mafiosa richiede sia una condotta oggettivamente idonea a favorire la compagine mafiosa (es. sostegno finanziario, gestione di strutture economiche, intermediazioni) sia la consapevolezza e volontà di tale risultato; la prova si regge su un quadro di indizi concatenati (rapporti, ruoli gestionali, trasferimento di proventi, distruzione di prove, ecc.).
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può trovare applicazione anche in condotte intimidatorie apparentemente isolate (es. inseguimento armato) se la condotta è idonea a mostrare la qualità mafiosa dei soggetti e a incutere timore sul territorio, contribuendo così al perseguimento degli scopi del sodalizio.
  • Per giustificare la custodia cautelare, il giudice deve esporre elementi specifici relativi alla persona (reti di frequentazioni criminali, esperienza nel settore illecito, spregiudicatezza, rischio di reiterazione e di inquinamento probatorio) e motivare l'impraticabilità di misure meno afflittive.
  • In sede di legittimità il sindacato sul merito motivazionale è limitato: la Corte verifica la logicità e la sufficienza della motivazione, non rifà le valutazioni probatorie; vizi meramente valutativi o nuove contestazioni fattuali risultano spesso inammissibili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.