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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20513/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del G.i.p. del 23/07/2021 che ha disposto la confisca di conti correnti, conto deposito e due mezzi intestati a Francesco Mangano. Il motivo di ricorso alla Corte di Cassazione era unico, per omessa motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: Mangano lamenta che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato la documentazione da lui prodotta a prova della lecita provenienza dei beni confiscati

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivazione: la confisca era obbligatoria ai sensi dell'art. 240-bis c.p. a seguito della formazione del "giudicato cautelare" sul sequestro preventivo e dell'applicazione della pena con rito alternativo (art. 444 c.p.p.) per reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), ragioni che il ricorrente non ha confutato specificamente. La Corte osserva inoltre che la verifica della lecita provenienza dei beni è questione di merito riservata al procedimento di sequestro preventivo e non sindacabile in sede di legittimità. Per tali motivi il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la confisca si configura come obbligatoria quando si è formato il "giudicato cautelare" sul sequestro preventivo; tale carattere obbligatorio preclude la restituzione dei beni e limita il sindacato in sede di legittimità

  • art. 416-bis cod. pen.

    Il reato di associazione di stampo mafioso, per il quale il ricorrente è stato condannato, giustifica l'applicazione della confisca obbligatoria sui beni già sottoposti a sequestro preventivo

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Il rito alternativo (applicazione della pena su richiesta) è stato utilizzato nella sentenza che ha condannato il ricorrente; la sentenza di applicazione della pena ha comunque efficacia ai fini della confisca quando non si è deciso diversamente sulla destinazione dei beni sequestrati

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    La censura è stata formulata come vizio di motivazione ai sensi di questa norma; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorrente non ha affrontato specificamente il nucleo logico-giuridico del provvedimento impugnato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; in aggiunta è stata disposta una sanzione per l'irritualità dell'impugnazione nella misura di euro 3.000 alla Cassa delle ammende

  • D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Richiamata in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Pubblico Ministero; nulla incide sul merito decisorio della Corte sulla inammissibilità

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 16523 del 07/03/2017 (Lucente)

    Richiamata a conferma del principio che in caso di confisca obbligatoria vige il divieto di restituzione delle cose già sottoposte a sequestro preventivo

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 35100 del 10/06/2015 (Di Domenico)

    Ulteriore richiamo a orientamenti che escludono la restituzione in presenza di confisca obbligatoria derivante da giudicato cautelare e condanna per reati mafiosi

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in ordine ai profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione e alla possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Quando si è formato il "giudicato cautelare" sul sequestro preventivo e la condanna riguarda reati come l'art. 416-bis, la confisca dei beni sottoposti a sequestro è obbligatoria e difficilmente contrastabile in sede di legittimità
  • La verifica della lecita provenienza dei beni è questione di merito tipicamente devoluta al procedimento di sequestro preventivo; la Cassazione non riesamina nel merito la documentazione probatoria prodotta a sostegno della provenienza lecita se la confisca è obbligatoria
  • Per censurare utilmente un provvedimento di confisca in sede di legittimità è necessario confrontarsi specificamente con il ragionamento giuridico espresso dal giudice e non limitarsi a chiedere una nuova valutazione di merito
  • In presenza di confisca obbligatoria sussiste il divieto di restituzione dei beni precedentemente sequestrati, anche se la sentenza di applicazione della pena non aveva deciso espressamente la destinazione dei beni
  • Ricorsi ritenuti irrituali o infondati possono comportare, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; occorre quindi valutare attentamente la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla
  • Gli aspetti procedurali connessi al sequestro preventivo e alla formazione del "giudicato cautelare" devono essere tempestivamente dedotti e lottizzati nei relativi gradi e fasi procedurali: omettere tale percorso rende la censura in Cassazione inadeguata

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