Cassazione Civile, Ordinanza n. 29719/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cessionario del credito)
La controversia
La controversia nasce da un appalto pubblico tra un'impresa appaltatrice e un comune, nel cui ambito erano stati affidati in subappalto alcuni lavori a una terza impresa. L'appaltatrice aveva poi ceduto a una società di factoring i crediti derivanti dal contratto, con atto notificato al comune prima del pignoramento presso terzi promosso dal subappaltatore nei confronti del comune quale terzo debitore dell'appaltatrice. Il comune, ricevuta la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., aveva segnalato sia l'esistenza del credito residuo sia la cessione già intervenuta; tuttavia, a seguito dell'ordinanza di assegnazione emessa nel processo esecutivo, aveva pagato il subappaltatore. La società cessionaria, rimasta estranea al processo esecutivo ma titolare del credito ceduto, ha quindi agito in giudizio per ottenere dal comune il pagamento del residuo credito, pari a quanto versato dall'ente al subappaltatore. Il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo il pagamento liberatorio; la corte d'appello aveva invece accolto la domanda della cessionaria, affermando che l'ordinanza di assegnazione non poteva travolgere la cessione anteriore e che il comune avrebbe dovuto opporsi con rimedio esecutivo. Nel ricorso per cassazione il comune ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserito scostamento tra chiesto e pronunciato; omesso esame di fatti decisivi; violazione dei doveri di correttezza e dell'art. 1227 c.c. per il comportamento della cessionaria; nullità o apparenza della motivazione; omesso esame dell'abbandono dell'opposizione ex art. 619 c.p.c.; violazione dell'art. 118 d.lgs. n. 163/2006, sostenendo che l'eventuale inesigibilità del credito verso la stazione appaltante giustificasse il pagamento al subappaltatore. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: ha affermato che la domanda della cessionaria era correttamente qualificata come domanda di adempimento del credito ceduto; che i fatti allegati erano stati considerati dalla corte di merito, la quale non poteva essere sollecitata a una nuova valutazione del merito; che l'opposizione di terzo era l'unico rimedio della cessionaria contro il pignoramento, mentre il terzo debitore pignorato, per evitare di pagare un soggetto non più titolare del credito, avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione; che l'art. 1227 c.c. era inconferente perché si trattava di azione di adempimento e non di risarcimento del danno; che l'eventuale sospensione dei pagamenti prevista dall'art. 118 del codice dei contratti pubblici incideva solo sulla temporanea esigibilità del credito, non sulla sua circolazione né sulla titolarità in capo alla cessionaria, e non legittimava il pagamento al subappaltatore in presenza di cessione anteriore e notificata al debitore ceduto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato.
La decisione
La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva condannato il comune al pagamento in favore della società cessionaria del credito. Ha escluso sia la violazione dell'art. 112 c.p.c. sia l'omesso esame di fatti decisivi, ritenendo che la corte territoriale avesse effettivamente scrutinato la domanda di adempimento e la portata del pagamento eseguito dal comune al subappaltatore. Ha poi affermato che, nel conflitto tra cessione di credito notificata anteriormente e ordinanza di assegnazione emessa nel successivo pignoramento presso terzi, il terzo debitore pignorato avrebbe dovuto reagire con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per evitare di pagare a soggetto non legittimato sostanzialmente a ricevere la prestazione. Ha inoltre chiarito che la disciplina dell'art. 118 d.lgs. n. 163/2006, pur potendo comportare sospensione del pagamento all'appaltatore per mancata prova del pagamento dei subappaltatori, non impedisce la circolazione del credito ceduto né ne trasferisce la titolarità, ma al più incide sulla temporanea esigibilità; non giustifica quindi il pagamento del terzo debitore al subappaltatore dopo la cessione notificata. Il ricorso è stato rigettato e il comune è stato condannato alle spese di legittimità in favore della resistente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è violato quando il giudice esamina effettivamente la domanda proposta e decide sulla permanenza o meno dell'obbligo di pagamento del debitore ceduto; è irrilevante che il primo giudice avesse fondato la decisione su una diversa qualificazione del pagamento, se la questione sostanziale decisa è la medesima.
Richiamato solo per osservare che il primo motivo era poco comprensibile e presentava possibili profili di inammissibilità per difetto di chiarezza dell'esposizione.
Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non basta contestare la mancata valorizzazione di elementi istruttori o chiedere una nuova lettura delle risultanze di causa.
Il richiamo alla correttezza non può essere utilizzato per sovvertire l'assetto dei rimedi processuali e sostanziali già previsti in tema di pignoramento presso terzi e cessione del credito.
È inconferente in una controversia avente ad oggetto l'adempimento di un credito, non il risarcimento del danno da inadempimento; non può essere invocato per ridurre la pretesa del creditore ceduto sulla base di una pretesa condotta negligente del cessionario.
Il terzo debitore pignorato, ove intenda evitare di pagare in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione incompatibile con una cessione di credito notificata anteriormente, deve proporre opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza medesima.
L'opposizione di terzo è il rimedio spettante al cessionario del credito che non sia parte del processo esecutivo e contesti l'assegnazione del credito pignorato per effetto dell'anteriorità della cessione notificata al debitore ceduto.
La dichiarazione del terzo pignorato che segnali l'intervenuta cessione del credito notificata anteriormente integra una dichiarazione negativa rispetto alla titolarità del credito in capo all'esecutato, rilevante ai fini della successiva tutela esecutiva.
L'ordinanza di assegnazione è il provvedimento conclusivo dell'espropriazione presso terzi e, sebbene costituisca titolo esecutivo, non forma giudicato sostanziale opponibile al cessionario estraneo al processo esecutivo.
Nel regime applicabile ratione temporis, le contestazioni sulla dichiarazione del terzo dovevano essere risolte con ordinario giudizio di cognizione su iniziativa di parte, non con iniziativa del terzo pignorato nel processo esecutivo.
art. 118 d.lgs. n. 163/2006
La sospensione dei pagamenti all'appaltatore per mancata prova del pagamento dei subappaltatori opera come meccanismo di tutela del subappaltatore e incide sulla temporanea esigibilità del credito verso la stazione appaltante, non sulla sua circolazione né sulla titolarità del credito ceduto.
La eventuale sospensione del pagamento ai sensi dell'art. 118 d.lgs. n. 163/2006 non impedisce la cessione del credito, che resta trasferibile.
Richiamato implicitamente nel contesto dell'onere di allegazione e prova delle circostanze poste a fondamento delle eccezioni del ricorrente, che non risultavano adeguatamente dedotte e dimostrate.
La sospensione del pagamento prevista dall'art. 118 d.lgs. n. 163/2006 è letta come applicazione dell'eccezione di inadempimento, presupponendo la persistenza del rapporto di appalto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel conflitto tra cessione di credito notificata al debitore ceduto prima del pignoramento e successiva ordinanza di assegnazione emessa nel processo esecutivo promosso da un diverso creditore, prevale la cessione anteriore, salvo che il debitore pignorato attivi tempestivamente l'opposizione agli atti esecutivi contro l'ordinanza di assegnazione.
- Il terzo debitore pignorato che riceva una dichiarazione ex art. 547 c.p.c. contenente l'indicazione dell'avvenuta cessione del credito notificata prima del pignoramento non può considerarsi liberato dal pagamento eseguito al creditore procedente sulla sola base dell'ordinanza di assegnazione, se non abbia esperito il rimedio processuale corretto.
- L'ordinanza di assegnazione nel pignoramento presso terzi costituisce titolo esecutivo, ma nel regime considerato non è idonea a formare giudicato sostanziale opponibile al cessionario estraneo al processo esecutivo.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia stato trascurato un fatto storico decisivo e discusso, non quando si contesti la diversa valutazione delle risultanze probatorie o si invochi una diversa lettura del materiale di causa.
- L'art. 1227 c.c. è applicabile alle controversie risarcitorie e non può essere utilizzato per ridurre o escludere l'adempimento di un credito ceduto in base alla pretesa condotta negligente del creditore.
- La disciplina che impone alla stazione appaltante di sospendere il pagamento all'appaltatore in difetto di prova del pagamento dei subappaltatori incide sulla temporanea esigibilità del credito, ma non ne impedisce la circolazione mediante cessione né ne altera la titolarità già trasferita al cessionario.
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