Cassazione Penale, Sentenza n. 46892/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che, in riforma dell'assoluzione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile delle lesioni personali nei confronti di Maria Grazia Minozzi. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) violazione del diritto di contraddittorio (art. 498, comma 2 c.p.p.) per il presunto impedimento al controesame in udienza; 2) omessa assunzione di prova decisiva, in particolare il mancato esame del consulente e l'acquisizione della documentazione del Pronto soccorso, rilevante per la datazione e la valutazione delle lesioni; 3) vizio di motivazione circa la chiusura dell'istruttoria, l'attendibilità delle persone offese, la ricostruzione dei fatti e la compatibilità e l'entità delle lesioni; 4) errata applicazione di criteri valutativi civilistici negli accertamenti di responsabilità civile svolti nel processo penale (artt. 192, 193 e 598 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i motivi secondo e terzo ritenendoli fondati. Ha rilevato che la Corte d'appello, pur avendo rinnovato l'istruttoria ai sensi del comma 3-bis dell'art. 603 c.p.p., non ha motivato il rigetto delle richieste istruttorie difensive né ha dato risposta alle incongruità sollevate dalla difesa sulla attendibilità delle persone offese e sulla compatibilità e datazione delle lesioni. Tale carenza motivazionale è stata valutata non solo come nullità formale ma come errore di giudizio decisivo. Per questi motivi la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per questo grado. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Norma del codice penale relativa al reato di minaccia grave; citata come parte dell'imputazione originaria ma non oggetto centrale della decisione della Cassazione.
artt. 582 e 583, comma 1, n. 1, cod. pen.
Norme che disciplinano le lesioni personali aggravate; rilevanti in quanto contestazione soggetto al giudizio d'appello e alla rinnovazione istruttoria.
art. 498, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel primo motivo inerente al diritto al controesame; la Cassazione valuta la questione nel contesto della mancata motivazione sul rigetto delle richieste difensive.
art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'impugnazione poteri istruttori per rinnovare l'istruttoria dibattimentale; la Corte d'appello ha esercitato questo potere ma ha omesso di motivare il non accoglimento delle prove difensive richieste.
artt. 192 e 193, cod. proc. pen.
Norme che regolano l'accertamento della responsabilità civile nel processo penale e i relativi criteri probatori; utilizzate nel quarto motivo per sostenere che la Corte aveva applicato criteri civilistici anziché penalistici.
Norma richiamata nel quarto motivo relativa all'efficacia della sentenza penale in ordine alla responsabilità civile; il rilievo principale della Cassazione è stato tuttavia sulla mancata motivazione e omissione probatoria.
Massime di principio
- Quando la Corte d'appello esercita i poteri istruttori ai sensi dell'art. 603 c.p.p. deve motivare espressamente il rigetto delle richieste istruttorie difensive, soprattutto se la decisione ribalta un'assoluzione di primo grado.
- La mancata acquisizione di prove decisive (per esempio documentazione sanitaria o l'esame del consulente) che incide sulla datazione e sulla compatibilità delle lesioni può determinare l'annullamento della sentenza per difetto di prova e carenza motivazionale.
- La carenza motivazionale non è soltanto una questione formale: quando incide sulla valutazione dell'attendibilità delle parti e sulla ricostruzione dei fatti configura un errore di giudizio che la Cassazione può rilevare d'ufficio.
- Nel processo penale, ogni accertamento di responsabilità civile collegato alla fattispecie penale deve tener conto delle regole e dei canoni probatori penalistici; l'uso improprio di criteri strettamente civilistici può essere censurato se ha condizionato il convincimento giudiziale.
- Per la difesa è fondamentale: formulare e depositare tempestivamente richieste istruttorie (es. acquisizione cartelle cliniche, audizione consulenti), chiedere la verbalizzazione delle eventuali obiezioni e, se rigettate senza motivazione, farne valere immediatamente la nullità per non perdere la possibilità di impugnazione efficace.
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