Cassazione Civile, Ordinanza n. 26263/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che una dirigente sanitaria ha dedotto di avere svolto, fin dal marzo 1995, l'incarico di responsabile di un Centro Diurno, ottenendo però il formale conferimento dell'incarico di responsabile di struttura semplice solo in epoca successiva. In primo grado aveva chiesto le differenze economiche connesse all'effettivo svolgimento delle funzioni, a titolo di indennità di posizione contrattuale, sia fissa sia variabile, per il periodo successivo al luglio 1998; la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto solo in parte, limitandolo temporalmente e riducendo l'importo. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: (1) violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la domanda andava interpretata come richiesta di risarcimento del danno da ritardo nell'attivazione delle procedure di nomina e di perdita di chance, non come mera domanda di differenze retributive; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello male individuato il contenuto della domanda e quindi pronunciato su una pretesa diversa da quella proposta; (3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere escluso la prova che il Centro Diurno fosse già, prima del 2004, una struttura semplice, nonostante documenti e testimonianze prodotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 c.p.c., perché la ricorrente non aveva riprodotto in modo puntuale le conclusioni formulate in giudizio né indicato e localizzato gli atti processuali da cui risultavano le domande e i fatti allegati; ciò impediva il controllo diretto sugli atti. Quanto al terzo motivo, la censura mirava in realtà a ottenere un sindacato sulla valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, non essendo consentito in cassazione riesaminare attendibilità, concludenza e selezione del materiale probatorio. La Corte ha quindi confermato il definitivo arresto della domanda e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La dedotta violazione non è scrutinabile quando la censura non individua con precisione il contenuto della domanda e gli atti processuali rilevanti; inoltre non può tradursi in un nuovo accertamento di fatto in cassazione.
Il richiamo è stato ritenuto non pertinente nella parte in cui mirava a contestare la valutazione delle prove, attività riservata al giudice di merito.
La doglianza è inammissibile se utilizzata per sollecitare una diversa ponderazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico: chi denuncia un errore nella qualificazione della domanda deve riprodurre le conclusioni rilevanti e indicare/localizzare gli atti su cui fonda la censura.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di declaratoria di inammissibilità, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
È il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità la censura di omessa o errata interpretazione della domanda richiede il rigoroso rispetto del principio di specificità: il ricorrente deve riportare le conclusioni rilevanti e indicare con precisione gli atti processuali da cui esse emergono.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio, perché la selezione, l'attendibilità e la concludenza delle prove appartengono al giudice di merito.
- La Corte di cassazione non può procedere all'esame diretto degli atti se il motivo è inammissibile per difetto di specificità; l'accesso agli atti è possibile solo una volta superato il vaglio preliminare di ammissibilità della censura.
- Quando la pronuncia di merito è impugnata per ultrapetizione o per errata qualificazione della domanda, il ricorrente deve dimostrare in modo autosufficiente il contenuto della pretesa originaria e il suo esatto perimetro processuale.
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