Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4220/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il P.M. aveva impugnato le ordinanze del G.I.P. che avevano in parte rifiutato o attenuato le misure cautelari richieste, deducendo omissione o insufficiente motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla gravità indiziaria su molte posizioni e richiedendo il reintegro o l'aggravamento delle misure per diversi capi (tra cui riqualificazioni tra turbata scelta del contraente, truffa, corruzione/induzione indebita, concussione, partecipazione ad associazione). Il ricorso alla Corte era mirato all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l'appello del P.M. per genericità e, in ogni caso, aveva rigettato le richieste cautelari rilevando insussistenza delle esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso, dello sviluppo processuale e della mancanza di nuove circostanze idonee a modificare le valutazioni già espresse.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per assoluta genericità dei motivi. Ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato né i nomi dei singoli indagati né i capi di imputazione oggetto della censura, limitandosi a rinviare integralmente all'appello allegato senza individuarne in modo specifico gli elementi nuovi e i punti di motivazione contestati. La Corte ha richiamato la necessità di specificità richiesta dall'art. 581 c.p.p. e dalla giurisprudenza consolidata: l'appello cautelare deve indicare i capi e i punti di doglianza e motivarli con l'enunciazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a supporto. Per quanto riguarda la sostanza, il Tribunale aveva già motivato sul piano della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari (valutando anche le pronunce della Corte di Cassazione e il venire meno o l'attenuazione delle misure per talune posizioni), e la Corte ha ritenuto che il ricorso non si confrontasse puntualmente con tale motivazione; dunque l'inammissibilità ha posto fine al gravame del P.M.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato questo articolo per richiedere la specificità dell'impugnazione: l'appello deve indicare i capi e i punti cui si riferisce e motivare le censure con l'esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto; la mancata specificazione rende il ricorso inammissibile

  • art. 584 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'eccezione dei difensori circa la mancata notifica del ricorso: la norma impone la notificazione alle parti; nel caso la Corte non ha però ritenuto decisiva la questione poiché ha pronunziato l'inammissibilità per genericità dei motivi

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le disposizioni generali applicabili in materia di impugnazioni; la Corte ha sottolineato che ai rimedi cautelari si applicano le regole ordinarie delle impugnazioni per quanto attiene forma e contenuto

  • art. 318 cod. pen.

    Citato nel quadro delle possibili riqualificazioni contestate dal P.M. (riqualificazione del fatto a corruzione, concussione, ecc.): la Corte non ha riqualificato i fatti ma ha osservato che talune questioni di qualificazione non erano decisive ai fini cautelari ove mancassero prove nuove idonee a modificare la valutazione delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • Un ricorso del P.M. contro decisioni cautelari deve essere specifico: occorre indicare espressamente per ciascun indagato i capi di imputazione contestati e i motivi dettagliati dell'impugnazione (elementi di fatto e di diritto). Il richiamo 'per relationem' all'appello di primo grado è insufficiente.
  • La Corte valuta sia la gravità indiziaria sia l'attualità delle esigenze cautelari tenendo conto del tempo trascorso, dello sviluppo processuale e della presenza di elementi nuovi acquisiti dopo le decisioni del G.I.P.; la semplice reiterazione di accuse o la richiesta generica di aggravamento non è sufficiente.
  • Se la misura cautelare è cessata di efficacia o è stata annullata senza rinvio per talune posizioni, il gravame può risultare privo di oggetto rispetto a quelle posizioni; il ricorrente deve chiarire per quali persone la richiesta è ancora rilevante.
  • Le contestazioni di qualificazione giuridica (es. corruzione vs induzione indebita, turbata scelta del contraente vs truffa) vanno argomentate in modo puntuale solo se rilevanti per le esigenze cautelari e sostenute da elementi probatori idonei a incidere sulla valutazione cautelare.
  • Le formalità processuali (es. notifica del ricorso alle parti) sono obbligatorie e possono essere eccepite dalla difesa; tuttavia, anche rilevate eventuali irregolarità, la Corte può decidere l'inammissibilità sul merito formale (genericità) senza entrare nel merito delle notifiche se la carenza formale è definitiva.
  • Per ottenere misure più gravi o il ripristino di misure attenuate, il P.M. deve documentare e indicare chiaramente quali nuovi elementi di prova giustifichino la diversa valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quanto già motivato dal G.I.P. e dal Tribunale del riesame.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.