Sentenza del 10/07/2025 n. 18940 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’IMU per l’anno 2014 su un terreno di proprietà della ricorrente, occupato abusivamente da confinanti e reso indisponibile. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6481/2022 depositata il 30 dicembre 2022, aveva riformato la decisione di primo grado e confermato l’assoggettamento all’imposta, ritenendo sufficiente la titolarità della proprietà, a prescindere dalla disponibilità materiale. A.A. ha impugnato tale decisione in cassazione: con il primo motivo ha contestato la sussistenza del presupposto IMU, sostenendo che lo spoglio le aveva sottratto il possesso effettivo; con il secondo ha denunciato l’omesso esame della completa perdita di ogni potere di fatto sul bene, risultante anche dalle decisioni che avevano respinto la domanda di usucapione degli occupanti. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 60/2024, e ha dichiarato assorbito il secondo. La pronuncia costituzionale ha escluso l’IMU, per il periodo in cui ricorrono le condizioni previste, sugli immobili abusivamente occupati, non utilizzabili né disponibili, quando sia stata presentata denuncia penale per i reati indicati o sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione. La sentenza della CGT di secondo grado del Lazio è stata cassata con rinvio, in diversa composizione, per verificare se nel caso concreto sussistano tali condizioni; al giudice di rinvio spetta anche decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Non è quindi stata pronunciata una definitiva esclusione dell’IMU per la contribuente, ma il criterio adottato dalla sentenza impugnata è stato rimosso e la causa dovrà essere riesaminata.
Norme richiamate
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "dell' art. 9 , comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nel testo applicabile ratione temporis, nella parte in cui non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614 , secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale".
L’IMU non è dovuta, per il periodo in cui sussistono le condizioni indicate, sugli immobili abusivamente occupati che siano non utilizzabili né disponibili, purché sia stata presentata la denuncia o avviata l’azione giudiziaria penale nei termini specificati dalla pronuncia. La sola titolarità della proprietà non basta a fondare l’imposizione in tale situazione.
Art. 1, comma 759, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall’art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
l' art. 1 , comma 81, della legge n. 197 del 2022 ha modificato l' art. 1 , comma 759, della legge n. 160 del 2019 , il quale, nel testo attualmente in vigore, prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2023, "(s)ono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte (...) g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614 , secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale".
Dal 1° gennaio 2023 la legge prevede espressamente l’esenzione IMU, limitata al periodo in cui ricorrono le condizioni normativamente stabilite, per gli immobili abusivamente occupati, non utilizzabili né disponibili, in presenza della denuncia o dell’azione giudiziaria penale richiesta. Nel caso deciso, la Corte costituzionale ha esteso una tutela corrispondente anche al regime previgente, mediante la declaratoria d’illegittimità dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011.
Art. 53, primo comma, della Costituzione
È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso.
La capacità contributiva richiede che il prelievo trovi fondamento in un indice concreto di ricchezza. Se il proprietario è stato spogliato del possesso da un’occupazione abusiva che rende l’immobile indisponibile e non utilizzabile, e ha tempestivamente denunciato il fatto, la proprietà non costituisce in quel periodo un valido indice di ricchezza ai fini dell’IMU.
Art. 136 della Costituzione e art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Com'è, poi, noto, ai sensi dell' art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87 , art. 30 , comma 3, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima non può più avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale.
La disposizione dichiarata illegittima cessa di poter essere applicata dalla pubblicazione della decisione costituzionale; salvo diversa indicazione della Corte, la declaratoria produce inoltre effetti retroattivi, nei limiti delle situazioni giuridiche ormai consolidate.
Art. 137, comma 3, della Costituzione
Stante, dunque, l'espressa previsione ( art. 137 , comma 3, Cost.) della inimpugnabilità delle decisioni della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., 26 febbraio 1998, n. 29), non è dato a qualsiasi altra autorità giudiziaria di regolare gli effetti di una pronuncia della Consulta che questa stessa non abbia inteso diversamente determinare (in deroga alla retroattività propria delle decisioni in questione).
Le altre autorità giudiziarie non possono modificare o limitare gli effetti temporali stabiliti dalla Corte costituzionale; possono interpretarne la decisione solo per identificare le disposizioni che essa ha eliminato dall’ordinamento.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, del codice di procedura civile
La ricorrente ha proposto il primo motivo per violazione o falsa applicazione di legge e il secondo per omesso esame di un fatto decisivo. La Cassazione ha accolto il motivo di cui al n. 3 e ha dichiarato assorbito quello di cui al n. 5.
Massime di principio
- L’occupazione abusiva non comporta automaticamente l’esenzione IMU: occorre che l’immobile sia sia inutilizzabile sia indisponibile e che ricorra la specifica attivazione giudiziaria prevista, ossia la denuncia per i reati indicati o la denuncia o l’inizio dell’azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva.
- Quando sussistono tali condizioni, la proprietà, pur formalmente conservata, non è per il periodo dell’occupazione un indice valido di capacità contributiva del proprietario spogliato del possesso. L’esclusione riguarda il periodo in cui le condizioni richieste persistono.
- Per i periodi anteriori al 1° gennaio 2023, la declaratoria d’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011 può essere applicata anche alle controversie ancora pendenti, salvo che il rapporto si sia ormai consolidato, ad esempio per giudicato, prescrizione o decadenza.
- La cassazione con rinvio non accerta automaticamente che i requisiti dell’esenzione siano presenti nel caso concreto: il giudice di rinvio deve verificare i fatti e applicare il criterio costituzionale, oltre a decidere sulle spese.
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