Cassazione Penale, Ordinanza n. 28940/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce. L'unico motivo dedotto riguardava il preteso difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che la censura riproduce sostanzialmente una doglianza già esaminata e disattesa dai giudici di merito, i quali avevano fornito una motivazione adeguata, coerente e priva di illogicità manifesta, fondata sull'elevata gravità del fatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era meramente ripetitivo di una censura già vagliata e correttamente respinta nei gradi di merito, con motivazione puntuale e logicamente coerente, in particolare sulla non concedibilità della particolare tenuità del fatto per la gravità elevata della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile quando la motivazione di merito evidenzi una elevata gravità del fatto e la censura difensiva si limiti a riproporre questioni già adeguatamente esaminate e respinte.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che si limiti a reiterare una censura già compiutamente valutata e motivatamente respinta dai giudici di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la ratio decidendi.
- La mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione logica, puntuale e coerente sulla non particolare tenuità del fatto, specie in presenza di elementi sintomatici di elevata gravità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28900/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28901/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28904/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28909/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28912/2026 del 30/07/2026
- ordinanza_penale · 30 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 28913/2026 del 30/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →