Cassazione Penale, Sentenza n. 12266/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Catania che aveva respinto l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione subita dal ricorrente (custodia cautelare in carcere dal 30/07 al 21/08/2019) in relazione al reato di ricettazione, dal quale il Marchese era poi stato assolto con sentenza irrevocabile del 26/04/2022. Il ricorrente censura la decisione per violazione e/o errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., sostenendo che la Corte non avrebbe adeguatamente motivato l'assenza del nesso causale tra sue condotte e l'adozione della misura, avrebbe errato nell'attribuire al suo comportamento rilevanza di colpa grave basandosi su interpretazioni delle intercettazioni e sulla dichiarazione di un unico collaboratore di giustizia, e avrebbe impropriamente riesaminato elementi valutati nel giudizio di merito. Con un secondo motivo si deduce carenza di motivazione circa l'efficacia dell'interrogatorio di garanzia, che avrebbe fornito una versione poi confermata dall'assoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice della riparazione ha valutato autonomamente e correttamente gli elementi probatori disponibili, individuando nella interpretazione delle intercettazioni e nelle dichiarazioni del collaboratore profili idonei a mostrare una contiguità del Marchese con ambienti criminali e una disponibilità a collaborare con i malviventi. Tali elementi, benché non abbiano inciso sulla sentenza di merito in termini di condanna, sono stati ritenuti idonei a configurare colpa grave o condotta tale da avere concorso a determinare l'adozione della misura cautelare; la Corte ha quindi ritenuto provato il nesso causale tra comportamento del ricorrente e l'adozione della custodia cautelare. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del resistente.
Norme richiamate
Esclusione del diritto all'indennizzo quando la detenzione ha avuto causa nel comportamento doloso o nella colpa grave dell'interessato; il giudice della riparazione deve valutare autonomamente tutti gli elementi probatori e accertare l'esistenza di condotte caratterizzate da macroscopica negligenza, imprudenza o dolo rilevante.
Definizione normativa della colpa; la nozione è richiamata per individuare la colpa grave come ostativa al diritto alla riparazione quando il comportamento abbia posto in essere, per evidente negligenza o imprudenza, una situazione prevedibile che giustificasse l'intervento dell'autorità.
Sez. Unite, sent. n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Definizione del dolo rilevante ai fini dell'art. 314 c.p.p.: comprende anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, secondo regole di esperienza, creino situazione di allarme pubblico e giustifichino l'intervento dell'autorità.
Sez. 4, sent. n. 27458 del 05/02/2019
Sottolinea che la motivazione del giudice della riparazione, se adeguata e congrua, è insindacabile in sede di legittimità; il giudice deve apprezzare tutti gli elementi probatori disponibili.
Sez. 4, sent. n. 43302 del 23/10/2008 (Maisano)
La colpa grave ostativa all'indennizzo è quella che per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme crea una ragione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria.
Sez. 4, sent. n. 33830 del 23/04/2015 (Dentice)
La condotta gravemente colposa deve essere idonea a indurre in errore l'autorità giudiziaria circa l'esistenza di gravi indizi di reità relativi al reato che ha fondato la cautela.
Sez. 4, sent. n. 21575 del 29/01/2014 (Antognetti)
La frequentazione di soggetti dediti al reato e comportamenti compatibili con la compartecipazione impongono all'interessato l'onere di fornire chiarimenti tempestivi; l'assenza di tali chiarimenti può integrare colpa grave.
Sez. Unite, sent. n. 32383 del 27/05/2010 (D'Ambrosio)
Il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente sia successivamente alla sottoposizione alla misura, nonché al momento della conoscenza della pendenza del procedimento.
Sez. 4, sent. n. 850 del 28/09/2021 (Denaro)
È possibile valorizzare elementi esterni all'incolpazione nella valutazione della colpa grave (es. frequentazioni ambigue), purché contribuiscano a delineare il quadro indiziario che ha motivato la misura cautelare.
Massime di principio
- L'assoluzione nel merito non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente se il comportamento dell'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare la custodia cautelare.
- Per escludere l'indennizzo è sufficiente dimostrare che la condotta dell'interessato, pur non costituendo reato accertato, sia stata caratterizzata da macroscopica negligenza o da atteggiamenti tali da far ritenere all'autorità giudiziaria la sua contiguità con attività criminali.
- Le intercettazioni e le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere valorizzate dal giudice della riparazione anche se non hanno portato a condanna nel processo principale, purché inserite in un quadro indiziario coerente e adeguatamente motivate.
- La valutazione del nesso causale richiede che il giudice spieghi come e perché la condotta dell'interessato abbia effettivamente indotto o potuto indurre l'autorità a disporre la custodia cautelare; una motivazione congrua rende la decisione di merito difficilmente sindacabile in Cassazione.
- L'onere di fornire chiarimenti discolpanti è accentuato quando l'interessato frequentava ambienti o persone riconducibili al reato contestato; la mancata e tempestiva dissociazione può integrare colpa grave.
- Le censure generiche circa la mancata considerazione di interrogatori o memorie sono inefficaci se non indicano puntualmente quali elementi avrebbero cambiato la valutazione del giudice della riparazione.
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