Cassazione Civile, Ordinanza n. 19681/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso per cassazione nei limiti della censura formulata, ha cassato in relazione la sentenza del Tribunale di Bologna e ha rinviato allo stesso Tribunale, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria applicando i principi sulla liquidazione equitativa del danno. Le spese del giudizio di cassazione sono state demandate al giudice del rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un utente aveva convenuto dinanzi al Giudice di Pace l’operatore telefonico chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla disattivazione improvvisa della linea per dodici giorni. In primo grado la domanda era stata accolta con liquidazione equitativa di Euro 400,00. In appello l’utente deduceva, da un lato, che il giudice non avesse adeguatamente considerato la mala fede dell’operatore nella fase precontrattuale, poiché non gli era stato rivelato un impedimento alla registrazione del contratto a suo nome dovuto a un insoluto pregresso riferibile a una società di cui era socio; dall’altro, contestava la misura del danno, affermando di avere subito una perdita economica molto maggiore, anche per la propria attività commerciale. Il Tribunale, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’appello incidentale dell’operatore e rigettava la domanda, ritenendo che l’attore avesse allegato solo genericamente il quantum, senza produrre in secondo grado il proprio fascicolo, con conseguente grave carenza probatoria che impediva anche la liquidazione equitativa. Con il ricorso per cassazione l’utente denunciava omesso esame di un fatto decisivo e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che il giudice d’appello, pur riconoscendo il grave inadempimento contrattuale e l’illegittima sospensione dell’utenza senza preavviso né previa richiesta di pagamento delle fatture insolute, avesse poi negato il risarcimento sul presupposto apodittico che il danno non fosse ancorato ad alcun elemento concreto. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo, osservando che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può surrogare la prova dell’esistenza del danno e del nesso causale, ma richiede solo che il danno risarcibile sia certo e che la prova del suo preciso ammontare sia impossibile o particolarmente difficile. Nel caso concreto, il giudice d’appello aveva adottato un ragionamento meramente apparente e illogico, perché aveva escluso la liquidazione pur avendo già ritenuto sussistente l’an del danno e la scorrettezza della condotta del gestore, senza considerare gli elementi valorizzati in primo grado, tra cui l’uso dell’utenza anche per finalità lavorative e le molteplici utilità del telefono nella vita quotidiana. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La liquidazione equitativa può essere utilizzata solo per colmare l’impossibilità o la particolare difficoltà di provare esattamente l’ammontare del danno, ma non può sostituire la prova dell’esistenza del danno risarcibile e del nesso causale.
La censura formulata come omesso esame di un fatto decisivo è stata riqualificata, nella sostanza, come denuncia di motivazione apparente e di illogicità radicale della decisione.
artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 c.c.
Sono richiamati dal ricorrente per contestare la scorrettezza e la mala fede dell’operatore nella fase precontrattuale e nell’esecuzione del rapporto, ma la decisione di legittimità si concentra principalmente sul tema della prova e della liquidazione del danno.
Massime di principio
- La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. è uno strumento integrativo e non surrogatorio della prova: presuppone l’accertamento certo dell’esistenza di un danno risarcibile e dell’impossibilità o particolare difficoltà di provarne l’esatto ammontare.
- Quando il giudice di merito abbia già accertato l’an debeatur e la condotta illecita o inadempiente, non può negare la liquidazione equitativa con una motivazione apodittica che ignori gli elementi di fatto già acquisiti e valorizzati nel primo grado.
- La difficoltà di prova dell’ammontare del danno va valutata in senso relativo: è sufficiente che la quantificazione precisa sia non agevole o gravata da apprezzabili difficoltà perché il giudice possa procedere equitativamente.
- In una controversia per disservizio di telecomunicazioni, il giudice deve considerare le concrete utilità dell’utenza e l’eventuale uso anche lavorativo del servizio, poiché tali circostanze incidono sulla valutazione del danno conseguenza e sulla possibilità di quantificazione equitativa.
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