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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02662/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso per la restituzione di una somma di denaro che si assumeva prestata in precedenza. Il debitore propose opposizione deducendo di avere comunque estinto l'obbligazione mediante consegna di un assegno bancario di pari importo, accompagnata da una scrittura sottoscritta dalla creditrice qualificata come quietanza liberatoria; la pretesa fu accolta in primo grado e poi confermata in appello, sul rilievo che la scrittura avesse natura sostanzialmente liberatoria e che non fosse stata validamente disconosciuta. In cassazione il ricorso della creditrice fu rigettato con ordinanza. L'erede della creditrice ha quindi chiesto la revocazione dell'ordinanza della Cassazione, deducendo che il documento del 11/9/2007, posto a base della decisione, fosse stato successivamente dichiarato falso per abusivo riempimento da una sentenza del Tribunale e che, pertanto, la Corte avesse deciso sulla base di una prova falsa o di un errore di fatto. Sono stati richiamati, a sostegno, anche la violazione delle norme sull'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, sulla prova documentale e sulle preclusioni processuali.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la censura non fosse riconducibile all'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., perché la pronuncia della Cassazione impugnata era anteriore alla sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la falsità del documento. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 395, n. 2, c.p.c., osservando che la revocazione per decisione fondata su prove riconosciute o dichiarate false presuppone una sentenza passata in giudicato che accerti la falsità, circostanza non provata nel caso di specie. Infine, ha ribadito che, per le decisioni della Cassazione che si limitano a rigettare il ricorso senza decidere nel merito, non è ammissibile la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. fondata sul n. 2 dell'art. 395 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte nei limiti previsti dalla legge, richiamata solo per la rappresentanza in giudizio della ricorrente.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta erronea valutazione delle prove/documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro della dedotta erronea valutazione delle prove/documenti.

  • art. 1272 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla qualificazione della scrittura come espromissione e alla contestata liberazione del debitore originario.

  • art. 1181 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

  • art. 1182 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

  • art. 1277 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di pagamento di somme di denaro.

  • art. 2699 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riguardo alla forza probatoria dell'atto documentale.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dalla ricorrente con riguardo alla fede privilegiata dell'atto pubblico; la Corte non entra nel merito di tale censura per l'inammissibilità.

  • art. 391-bis c.p.c.

    prevede la revocazione delle decisioni della Cassazione nei limiti tassativi richiamati dalla legge; la Corte ne dà interpretazione restrittiva, escludendo il motivo fondato sulla falsità successivamente accertata quando la Cassazione abbia solo rigettato il ricorso.

  • art. 391-ter c.p.c.

    estende la revocazione in Cassazione ai motivi di cui all'art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, ma solo per i provvedimenti con cui la Corte abbia deciso la causa nel merito.

  • art. 395, n. 2, c.p.c.

    consente la revocazione quando la decisione sia fondata su prove riconosciute o dichiarate false; la Corte afferma che la prova falsa deve risultare da sentenza passata in giudicato e che, comunque, tale motivo non è invocabile contro un'ordinanza di rigetto della Cassazione che non abbia deciso nel merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    riguarda l'errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa; la Corte esclude che la fattispecie ricorra, perché la pronuncia impugnata è anteriore alla sentenza che ha dichiarato la falsità del documento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • La revocazione avverso le decisioni della Corte di cassazione è ammessa soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge e va interpretata restrittivamente, in coerenza con l'esigenza di stabilità del giudicato e certezza del diritto.
  • Il motivo di revocazione fondato sull'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. presuppone che l'errore risulti dagli atti o documenti esistenti al momento della decisione revocanda; non è configurabile quando il fatto dedotto sia emerso solo successivamente.
  • La revocazione per decisione fondata su prove false richiede che la falsità della prova risulti da sentenza passata in giudicato; una pronuncia non ancora irrevocabile non è sufficiente a integrare il presupposto del rimedio.
  • La revocazione ex art. 391-bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 391-ter c.p.c., non è proponibile contro un'ordinanza della Cassazione che si sia limitata a rigettare il ricorso senza decidere la causa nel merito, quando il motivo invocato rientri tra quelli riservati alle decisioni di merito della Suprema Corte.
  • Chi invoca la revocazione per falsità di un documento deve fornire la prova rigorosa dei presupposti di ammissibilità del rimedio, inclusa l'irretrattabilità dell'accertamento di falsità, non essendo sufficiente la mera allegazione di una sentenza favorevole non definitiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazioneRevocazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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