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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5539/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondati i ricorsi per difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, ha annullato senza rinvio la decisione del Tribunale di Crotone e ha disposto la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale per il prosieguo

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano per violazione degli artt. 444 e 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen., denunciando un vizio di correlazione tra la richiesta di definizione ai sensi dell'art. 444 (accordo comune) e la decisione. L'accordo, con consenso del Pubblico Ministero, prevedeva 6 mesi di arresto e 3.343,00 euro di ammenda per ciascuno, con sospensione condizionale subordinata alla prestazione di attività non retribuita presso il Comune di Petronà; la sentenza impugnata ha invece applicato 6 mesi di arresto e 5.164,00 euro di ammenda a testa e ha subordinato la sospensione condizionale alla demolizione dell'opera abusiva entro 90 giorni, divergendo sia sull'ammontare pecuniario sia sulla condizione per la sospensione

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina della definizione del giudizio per patteggiamento/accordo: la sentenza deve rispettare la correlazione e i termini sostanziali dell'accordo tra imputato e Pubblico Ministero; una divergenza sostanziale fra richiesta e decisione integra vizio di correlazione

  • art. 448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel ricorso relativa ai limiti e alle modalità di emersione del vizio nel procedimento sommario di definizione; utilizzata per censurare lo scostamento motivante l'annullamento

  • art. 44, lett. b), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Individua la contravvenzione edilizia contestata: la fattispecie riguarda opere edilizie abusive; la qualificazione della contravvenzione è stata il capo di imputazione a base dell'accordo e della sentenza

Massime di principio

  • Nelle definizioni del giudizio ex art. 444 cod. proc. pen. il giudice deve mantenere stretta correlazione con la richiesta e non può modificare elementi essenziali dell'accordo (ammontare della pena pecuniaria o condizioni della sospensione) senza idonea motivazione e, quando necessario, il consenso delle parti
  • La divergenza sostanziale fra la pena concordata e quella irrogata legittima il ricorso per cassazione per vizio di correlazione e può determinare l'annullamento senza rinvio quando il difetto è evidente dagli atti
  • Se l'accordo prevede modalità concrete per la concessione del beneficio (es. attività non retribuita presso un ente che ha dato disponibilità), il mutamento della condizione (es. subordinazione a demolizione) costituisce modifica dell'accordo e non può essere imposto dal giudice senza nuova valutazione/consenso
  • In caso di contraddizione tra richiesta e sentenza il rimedio pratico può essere l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice di merito per nuovo esame, specie quando la discrepanza incide sui diritti sostanziali dell'imputato
  • È opportuno, nelle trattative per la definizione, documentare chiaramente importi, condizioni e la disponibilità di soggetti terzi (es. Comune) per evitare contestazioni di esecuzione/interpretazione dell'accordo

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