Cassazione Penale, Sentenza n. 5517/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Barbera impugnava l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per reati di traffico internazionale di stupefacenti. Il ricorrente contestava la legittimità e la utilizzabilità di una serie di messaggi acquisiti dalla autorità giudiziaria francese (decrittati da attività su piattaforma criptata SkyEcc e relativi "criptofonini") e successivamente ottenuti in Italia tramite un Ordine Europeo di Indagine (OEI). Sosteneva che l'acquisizione fosse illegittima per violazione delle norme processuali e dei diritti di difesa, richiamando vari articoli del codice di procedura penale e della Costituzione, e chiedeva l'esclusione di tali elementi probatori, con conseguente carenza di base dimostrativa per la misura cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabili le pronunce delle Sezioni Unite (nn. 23755 e 23756 del 29/02/2024) e la disciplina sulla circolazione delle prove tra procedimenti penali (artt. 238 e 270 c.p.p. e art. 78 disp. att.). Ha stabilito che l'acquisizione, mediante OEI, di risultati di intercettazioni già compiute e decrittate da autorità giudiziaria francese è ammissibile e non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis c.p.p.; non è richiesta preventiva autorizzazione del giudice nazionale per l'emissione dell'OEI e per acquisire i materiali già in possesso dello Stato di esecuzione. La Corte ha inoltre precisato che la utilizzabilità processuale può essere esclusa solo se il giudice nazionale accerta la violazione di diritti fondamentali che abbia concretamente impedito l'esercizio della difesa, onere che grava sulla parte che allega tale violazione. Nel caso concreto la difesa non ha dimostrato l'illegittimità delle autorizzazioni estere né la sussistenza di una violazione dei diritti fondamentali; pertanto è stata confermata la legittimità dell'ordinanza cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Richiamato tra le norme processuali evocate dal ricorrente; nel contesto non ha prevalso la tesi che imponga limiti all'acquisizione tramite OEI rispetto alla disciplina sulla circolazione delle prove
La Corte ha ritenuto che la trasmissione di contenuti già acquisiti e decrittati da autorità straniera non rientri nell'ambito applicativo dell'art. 234-bis (che disciplina intercettazioni e captazioni nello Stato), trovando invece applicazione la disciplina sulla circolazione delle prove tra procedimenti
artt. 266, 266-bis, 271 c.p.p.
Richiamati come norme del procedimento probatorio/intercettativo; la Corte ha comunque ritenuto che la fattispecie concreta si risolva secondo le regole sulla circolazione delle prove e non come nuova attività intercettiva nazionale soggetta a limiti diversi
art. 114, comma 4 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ricordato che il diritto di difesa è tutelato ma che l'onere di allegare e provare la violazione grava sulla parte che la deduce
Individuato come una delle norme rilevanti nella disciplina della circolazione e acquisizione di prove tra procedimenti, applicabile al caso di OEI
Indica le modalità di deposito di verbali e registrazioni acquisiti in altri procedimenti; la Corte ha affermato che non è richiesto il deposito dei provvedimenti autorizzativi stranieri per la utilizzabilità degli esiti
Norma chiave nella disciplina dell'acquisizione di atti e prove compiuti da autorità giudiziarie straniere; la Corte l'ha ritenuta applicabile e sufficiente per l'acquisizione tramite OEI
Riferito alla presunzione relativa di adeguatezza della misura intramuraria per determinate imputazioni; ha supportato la valutazione dell'idoneità della custodia cautelare nel caso concreto
art. 15 Cost.
Richiamato indirettamente con riferimento al principio di inviolabilità delle comunicazioni; la Corte ha stabilito che l'eventuale violazione deve essere provata dalla parte che la deduce
Norma invocata per la condanna alle spese processuali del ricorrente, applicata dalla Corte
Richiamato in relazione all'effetto definitivo delle pronunzie delle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto le pronunce delle Sezioni Unite risolutive della questione giurisprudenziale
Direttiva 2014/41/UE (Considerando n.19)
Richiamata per il principio di reciproca fiducia tra Stati membri e la presunzione relativa di conformità degli ordinamenti nazionali alle garanzie dei diritti fondamentali; la Corte l'ha usata per sostenere la rilevanza della presunzione di legittimità delle attività svolte dallo Stato di esecuzione
Massime di principio
- Un Ordine Europeo di Indagine può essere usato per acquisire in Italia risultati di intercettazioni già compiute e decrittate da autorità giudiziaria di altro Stato membro; ciò rientra nella disciplina sulla circolazione delle prove (artt. 238 e 270 c.p.p., art.78 disp. att.) e non nell'art.234-bis c.p.p.
- Non è necessaria una preventiva autorizzazione del giudice nazionale per emettere o eseguire un OEI volto a ottenere materiali già in possesso dello Stato di esecuzione; l'OEI è ammissibile se i risultati sono compatibili con l'ordinamento italiano
- L'utilizzabilità in sede nazionale di prove acquisite all'estero può essere esclusa solo se la parte dimostra concretamente una violazione dei diritti fondamentali (in particolare un impedimento effettivo al diritto di difesa); l'onere di allegazione e prova è della parte che eccepisce
- L'assenza nel fascicolo nazionale dei provvedimenti autorizzativi stranieri non determina di per sé inutilizzabilità delle intercettazioni o dei verbali trasmessi; è sufficiente il deposito dei verbali e delle registrazioni, salvo che si provi la illegittimità
- Il fatto che la difesa non possa accedere ai meccanismi tecnici di decrittazione non costituisce automaticamente una lesione del diritto di difesa, una volta che i contenuti siano stati coerentemente decodificati; occorre provare che l'impossibilità di verifica tecnica abbia inciso concretamente sull'esercizio difensivo
- In casi analoghi il giudice nazionale deve valutare caso per caso la presenza di reali esigenze difensive pregiudicate e, se accerta violazioni tali da impedire l'efficace esercizio della difesa, può disporre l'espunzione delle prove
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