Cassazione Penale, Sentenza n. 5516/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di archiviazione (23/09/2024) relativa al delitto di falso commesso mediante certificato di collaudo dei lavori della nuova galleria Novilara (A14, 12/05/2017). I ricorrenti contestavano: 1) l'abnormità dell'archiviazione motivata sulla "ragionevole previsione di condanna" prima della scadenza della prescrizione (12/11/2024); 2) la corretta applicazione delle norme modificate dal d.lgs. 150/2022 ai procedimenti pendenti; 3) che la previsione di prescrizione potesse mutare in caso di diversa qualificazione del fatto o di contestazione di recidiva; 4) violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile: (a) l'archiviazione del GIP non è "abnorme" né sul piano strutturale né funzionale e, pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 591, comma 1, lett. b) e art. 568, comma 1, cod. proc. pen.; l'atto di archiviazione è rimediabile tramite reclamo al Tribunale ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen.; (b) sul merito, la Corte ritiene applicabile il criterio della "ragionevole previsione di condanna" anche nei casi di prossima prescrizione (coordinamento degli artt. 408 e 411 c.p.p.) e dunque non illegittima la scelta del GIP; (c) in ogni caso manca interesse: la prescrizione è ormai definitivamente maturata calcolando il termine senza aumenti per recidiva e la recidiva non può essere considerata retroattivamente se non contestata prima della prescrizione; (d) condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 131 d.lgs. 42/2004
Richiamata come violazione ipotizzata nell'ambito degli atti amministrativi (presunta lacunosità della relazione di collaudo).
art. 479 e art. 476, comma 1, cod. pen.
Individuate le fattispecie penali contestate nell'ipotesi accusatoria (false dichiarazioni/uso di certificati falsi) e rilevato il profilo della pena massima ai fini della valutazione della prescrizione.
art. 408, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata nel quadro del criterio della "ragionevole previsione di condanna"; la Corte interpreta che tale criterio può essere applicato anche quando il reato è prossimo ad estinguersi per prescrizione.
art. 411, comma 1, cod. proc. pen.
«le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando […] il reato è estinto […]»
La Corte usa questa disposizione per sostenere che il criterio della ragionevole previsione di condanna di cui all'art. 408 c.p.p. guida anche le decisioni nei casi in cui il reato sia estinto o imminente l'estinzione per prescrizione.
art. 591, comma 1, lett. b) e art. 568, comma 1, cod. proc. pen.
Fondamento formale dell'inammissibilità del ricorso per cassazione contro l'ordinanza di archiviazione del GIP, in applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni.
art. 410-bis cod. proc. pen.
Indica il rimedio processuale corretto (reclamo al Tribunale) contro l'archiviazione; la Corte ricorda che l'archiviazione può essere soggetta a reclamo e non a cassazione in tali ipotesi.
art. 88-bis d.lgs. 150/2022
comma 2: «Nei procedimenti di cui al comma 1 ... continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis ... nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto»
La Corte legge la disposizione transitoria come non conferente ultrattività agli artt. 408 e 411 c.p.p.; quindi le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 si applicano per tempus regit actum ai provvedimenti emessi durante la loro vigenza.
art. 405, 406, 407, 412, 415-bis cod. proc. pen. e art. 127 norme di attuazione
Richiamate dalla disposizione transitoria; la Corte sottolinea la scelta legislativa sui profili di ultrattività delle norme e la conseguente applicabilità immediata delle nuove regole processuali.
art. 414 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare che l'indagine preliminare è soggetta a riapertura e quindi l'archiviazione non determina stasi irreversibile del procedimento.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria a carico dei ricorrenti in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L'ordinanza di archiviazione del GIP, anche se ritenuta illegittima, non è in linea di principio "impugnabile" in Cassazione quando non sussistono i presupposti di abnormità: il rimedio è il reclamo al Tribunale (art. 410-bis).
- Il criterio della "ragionevole previsione di condanna" può essere considerato dal giudice anche quando il reato è prossimo ad estinguersi per prescrizione: la previsione della maturazione della prescrizione è parte della valutazione sulla prosecuzione delle indagini (coordinamento artt. 408 e 411 c.p.p.).
- Le disposizioni processuali di natura tecnica entrate in vigore durante il procedimento si applicano secondo il principio "tempus regit actum": le modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 possono trovare applicazione nei procedimenti pendenti in relazione ai provvedimenti emessi nella loro vigenza, salvo diversa indicazione transitoria esplicita.
- La possibilità che, in futuro, si configuri una diversa qualificazione del fatto o la contestazione della recidiva non impedisce di dichiarare l'archiviazione quando la prescrizione è ormai definitivamente maturata: la recidiva per effetto speciale non incide sul calcolo della prescrizione se non è stata contestata prima dello spirare del termine prescrizionale.
- Per proporre impugnazione contro un provvedimento di archiviazione è necessario avere un interesse concreto e attuale all'annullamento: mere ipotesi teoriche o generiche non sono sufficienti e possono comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria.
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