Cassazione Penale, Sentenza n. 5515/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione fondata sulla violazione dell'art. 601 cod. proc. pen.: il decreto di citazione a giudizio in appello sarebbe stato notificato all'imputato soltanto sei giorni prima dell'udienza (21/03/2024) anziché nei venti giorni prescritti, con conseguente nullità della citazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601 cpp costituisce una nullità di regime intermedio relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita prima della deliberazione della sentenza di secondo grado ai sensi dell'art. 180 cpp. Non essendovi stata alcuna eccezione dalla difesa (pur avendo depositato una memoria), la censura è indeducibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla a carico per le spese della parte civile.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen.
art. 595, commi 1 e 3, cod. pen.
Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato (offesa alla reputazione tramite pubblicazione di articoli); la sentenza di merito ha confermato la responsabilità ai sensi di tale norma
art. 601 cod. proc. pen.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce il termine di notifica della citazione a comparire in appello; la Corte ha rilevato che il decreto era stato notificato sei giorni prima dell'udienza, dunque in difetto del termine, ma ha qualificato tale vizio come nullità di regime intermedio suscettibile di essere eccepita
art. 180 cod. proc. pen.
Fissa il termine entro il quale devono essere dedotte le nullità relative all'intervento dell'imputato nel giudizio di appello; la Corte ha ritenuto che l'eccezione dovesse essere proposta prima della deliberazione della sentenza e, non essendo stata sollevata, ha dichiarato inammissibile il ricorso
Massime di principio
- La violazione del termine di notifica per la citazione in appello (art. 601 cpp) costituisce nullità 'di regime intermedio' relativa all'intervento dell'imputato e va eccepita nei termini di cui all'art. 180 cpp; se non eccepita prima della deliberazione è inammissibile in Cassazione
- Il deposito di una memoria scritta non sostituisce automaticamente l'eccezione formale prevista dall'art. 180 cpp: l'eccezione deve risultare chiaramente dagli atti entro i termini stabiliti
- In caso di rito cartolare, l'assenza di una specifica eccezione processuale da parte della difesa comporta l'indeducibilità del vizio in sede di legittimità
- La Corte di Cassazione può esaminare d'ufficio gli atti processuali per verificare la sussistenza del vizio, ma rimane obbligatoria la regola dell'eccezione nei termini quando si tratta di nullità relative all'intervento dell'imputato
- La parte civile che si limita a chiedere il rigetto del ricorso senza contestare specificamente i motivi non ottiene, di per sé, la liquidazione delle proprie spese
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