Cassazione Penale, Sentenza n. 5519/2025 del 11/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermava la custodia cautelare in carcere. Le censure principali: omissione o insufficienza della motivazione (art. 606 c.p.p.) rispetto all'imputazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e rispetto di vari reati-fine (artt. 110 c.p., 73 d.P.R. 309/90), carenze nella valutazione degli elementi probatori (intercettazioni, ambientali e videoregistrazioni) e mancata considerazione delle censure difensive; contestazione anche delle esigenze cautelari (artt. 274, 275 c.p.p.) per presunta genericità della motivazione, vetustà dei precedenti e marginalità del ruolo dei ricorrenti in ambito associativo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi, ritenendo congrua la motivazione del Tribunale del riesame circa la sussistenza dei gravi indizi in ordine all'esistenza dell'associazione e al ruolo efficace di entrambi i ricorrenti (con analisi di intercettazioni, ambientali e videoregistrazioni). Tuttavia ha accolto parzialmente il ricorso di Albano Vittorio: ha annullato l'ordinanza impugnata nei confronti di Albano limitatamente ai capi 28), 45), 48), 56) e 61) per mancata e grafica carenza di motivazione specifica su quei reati-fine, e ha rinviato al Tribunale per nuovo giudizio su tali capi. Per il resto i ricorsi sono stati respinti. Sul punto delle esigenze cautelari la Corte ha confermato che, posto il ruolo degli indagati nell'associazione, sussistevano esigenze cautelari e che la motivazione del riesame non è manifestamente illogica. Quanto alle spese, Albano è stato esonerato dal pagamento delle spese a causa del parziale accoglimento; De Martino è stato condannato alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato come norma che statuisce i vizi denunciabili in cassazione (nullità, vizio motivazionale). La Corte valuta le censure di nullità e insufficienza della motivazione alla stregua dei parametri di legittimità.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma che disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte richiama i tre elementi necessari (patto associativo, struttura organizzativa, affectio societatis) e accerta che, ai fini cautelari, gli indizi descritti soddisfano il requisito della gravità.
art. 110 c.p.
Riferimento al concorso di persone nella commissione di reati (concorso di reati-fine). La Corte distingue la fattispecie del concorso semplice dall'associazione con struttura organizzativa (art. 74 DPR 309/90).
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sui delitti previsti dalla disciplina degli stupefacenti; citata in relazione ai reati-fine contestati e alla valutazione degli indizi di partecipazione al singolo reato.
artt. 274 e 275 c.p.p.
Disposizioni sulle esigenze cautelari. La Corte richiede motivazione distinta su concretezza e attualità delle esigenze cautelari e conferma che, in presenza di contestazione associativa e ruolo significativo, sussiste la presunzione di esigenze cautelari ex art. 275 co. 3.
art. 273 c.p.p.
Norma che disciplina la custodia cautelare in carcere e i criteri per la gravità indiziaria; la Corte verifica che il Tribunale del riesame abbia illustrato ragioni sufficienti ai fini dell'art. 273 c.p.p.
art. 192 c.p.p.
Richiamato per spiegare che il grado di valutazione degli indizi in sede cautelare non è quello richiesto per la decisione di merito (comma 2) e che per la misura cautelare non sono necessari i requisiti di precisione e concordanza propri del giudizio di colpevolezza.
legge n. 47/2015
Riferimento alle modifiche normative in tema di misure cautelari (concetto di attualità delle esigenze cautelari) e alla distinzione tra concretezza e attualità nel giudizio cautelare.
art. 616 c.p.p.
Norma relativa alle spese del giudizio di cassazione; applicata per addebitare a De Martino le spese processuali e per esonerare Albano in ragione del parziale accoglimento.
Massime di principio
- In cassazione contro misure cautelari il sindacato è limitato: si possono impugnare vizi di legge e carenze o manifesta illogicità della motivazione, non la rinnovata valutazione degli elementi probatori.
- Per l'adozione di misure cautelari la soglia richiesta è quella dei "gravi indizi", più bassa rispetto al giudizio di colpevolezza, quindi anche conversazioni intercettate, ambientali e videoregistrazioni possono essere sufficienti se il loro significato è logicamente descritto nel provvedimento.
- La configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti richiede la verifica di tre elementi (patto associativo, organizzazione, affectio societatis); non è necessario un accordo formale o una cassa comune, ma la presenza di un minimo apparato organizzativo e di apporto funzionale dell'indagato.
- La motivazione del giudice deve essere specifica rispetto a ciascun capo di imputazione: la mancanza di motivazione anche grafica su singoli reati-fine può giustificare l'annullamento parziale e il rinvio per nuovo esame.
- Le esigenze cautelari richiedono valutazioni distinte di "concretezza" (capacà a delinquere) e "attualità" (prossimità delle occasioni): entrambe devono essere affrontate dal giudice e motivatamente esplicitate.
- Precedenti datati o fatti isolati non necessariamente escludono l'applicazione di misure quando è contestata una partecipazione associativa che rafforza la presunzione di pericolo; tuttavia la difesa deve proporre elementi concreti contrari per incidere sul giudizio cautelare.
- In caso di esito misto delle impugnazioni, la Cassazione può disporre annullamento parziale e rinvio, con conseguenze specifiche sulla liquidazione delle spese processuali.
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