Cassazione Penale, Sentenza n. 5514/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva richiesto l'applicazione del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 dopo che il Prefetto di Napoli aveva emesso il 11/12/2023 una nuova informativa interdittiva (art. 91, comma 5) a seguito di una precedente interdittiva del 30/06/2017. Tribunale e Corte d'Appello avevano dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che il controllo potesse essere chiesto solo quando l'interdittiva originaria ai sensi dell'art. 84, comma 4, fosse stata tempestivamente impugnata e il giudizio amministrativo fosse ancora pendente, escludendo la possibilità di accesso al controllo dopo il rigetto della richiesta di revisione prefettizia. Edil San Marco ha impugnato questa decisione in Cassazione denunciando violazioni normative e omissioni di valutazione, anche con riferimento alla bonificabilità dell'impresa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio sulla fondatezza della richiesta di controllo giudiziario. Il Collegio ha affermato che l'art. 34-bis, comma 6, va interpretato alla luce della natura provvisoria e aggiornabile dell'informativa interdittiva (art. 84 e 91 d.lgs. 159/2011): la richiesta di controllo giudiziario volontario è ammissibile anche quando l'impresa impugni dinanzi al giudice amministrativo il provvedimento di aggiornamento o di rigetto della revisione (art. 91, comma 5), e non solo l'originaria informativa. Inoltre il giudice della prevenzione non è rigidamente vincolato alle valutazioni del Prefetto e deve autonomamente accertare l'occasionalità dell'agevolazione mafiosa e la concreta possibilità di bonifica dell'impresa; rimangono però preclusi gli abusi reiterativi di istanze senza nuovi elementi.
Norme richiamate
art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011
Riconosciuta la legittimazione per le imprese destinatari di informativa interdittiva a chiedere il controllo giudiziario volontario anche quando l'impugnazione concerne il provvedimento di aggiornamento/rinnovo dell'informativa (art. 91, comma 5); il Tribunale deve verificare l'occasionalità dell'agevolazione e la possibilità di bonifica, senza essere rigidamente vincolato alle valutazioni prefettizie.
art. 34 d.lgs. n. 159/2011
comma 1 e 6 (richiamati in motivazione)
Distinzione tra amministrazione giudiziaria e controllo giudiziario; chiarita la funzione del controllo giudiziario come misura meno ablativa, rivolta anche alla possibilità di recupero dell'impresa.
art. 84 d.lgs. n. 159/2011
Definizione della documentazione antimafia: distinzione tra comunicazione e informazione interdittiva; l'informativa contiene attestazioni e valutazioni su tentativi di infiltrazione che legittimano l'interdittiva.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
commi 5 (e 6 richiamato in motivazione)
Regola il procedimento di verifica e aggiornamento dell'informativa prefettizia; prevede l'obbligo del Prefetto di aggiornare l'esito anche su istanza documentata dell'interessato, fondamento per ammettere la richiesta di controllo dopo il provvedimento di aggiornamento/rigetto.
art. 94 d.lgs. n. 159/2011
Disciplina gli effetti interdittivi dell'informativa (divieti nei rapporti con pubblica amministrazione, ecc.); tali effetti possono essere sospesi dal controllo giudiziario ove applicato.
art. 86 d.lgs. n. 159/2011
Stabilisce la validità temporanea della documentazione antimafia (un anno per l'informativa), argomento centrale per ritenere che l'interdittiva non acquisti stabilità definitiva e possa essere sottoposta ad aggiornamento e revisione.
art. 92 d.lgs. n. 159/2011
Regola la procedura di rilascio dell'informativa antimafia, incluso il contraddittorio con l'interessato introdotto dalla riforma, a conferma del carattere procedimentale e valutativo dell'informativa.
art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011
Prevede che, in presenza di tentativi di infiltrazione riscontrati durante verifiche per la comunicazione antimafia, il Prefetto adotti comunque un'informativa interdittiva, sottolineando la distinzione tra comunicazione e informativa.
legge 17/10/2017 n. 161
art. 11 (riforma introduttiva)
Ha introdotto il controllo giudiziario volontario (art. 34-bis), rafforzando le misure alternative all'ablazione e il principio di proporzionalità.
d.l. 06/11/2021 n. 152, conv. legge 29/12/2021 n. 233
art. 48, comma 1, lett. a) (modifiche articoli)
Ha inciso sulla disciplina procedimentale dell'informativa (es. obbligatorietà del contraddittorio), influendo sulla dinamica di aggiornamento dell'informativa e sul rapporto con il controllo giudiziario.
art. 125 cod. proc. pen.
Norma processuale citata nei motivi di cassazione (violazione denunciata), rilevata dalla Suprema Corte nell'ambito dell'esame di legittimità ma qui funzionale alla verifica di corretta applicazione delle norme processuali sui decreti di inammissibilità.
art. 12 delle preleggi
Richiamato nei motivi di ricorso per vizio di legge; la Corte lo ha valutato nella dialettica interpretativa tra diritto sostanziale e processuale relativa all'ammissione del controllo.
Massime di principio
- Il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis è ammissibile anche quando l'impresa impugna il provvedimento di aggiornamento o il rigetto della revisione prefettizia (art. 91, comma 5), non solo l'interdittiva originaria.
- L'informativa interdittiva ha natura provvisoria e soggetta a aggiornamento: la sua validità limitata (art. 86) giustifica un controllo giurisdizionale anche a seguito di provvedimenti successivi che ne riaffermino gli effetti.
- Il Tribunale della prevenzione non è rigidamente vincolato alle valutazioni del Prefetto: deve svolgere un accertamento autonomo su "occasionalità" dell'agevolazione mafiosa e sulla concreta possibilità di bonifica dell'impresa.
- L'istanza di controllo non può essere usata per reiterazioni prive di nuovi elementi: sono inammissibili richieste meramente ripetitive senza novità documentali.
- L'esito positivo del controllo giudiziario può costituire elemento nuovo per il riesame prefettizio dell'interdittiva, ma non produce automaticamente la caducazione dell'interdittiva stessa; la rivalutazione spetta all'autorità amministrativa in contraddittorio.
- Il sistema tra prevenzione amministrativa e misure giudiziarie è autonomo ma dialogante: procedure indipendenti ma coordinate dalla temporaneità delle informativa e dalla necessità di motivazioni rafforzate nelle decisioni.
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