Cassazione Civile, Ordinanza n. 20589/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice)
La controversia
Le ricorrenti, dipendenti pubbliche inquadrate nell’Area B posizione B3 e addette per anni al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, avevano già ottenuto una decisione passata in giudicato che accertava il demansionamento subito per essere state adibite a compiti di sorveglianza, custodia, vigilanza agli accessi e mansioni analoghe proprie del profilo inferiore B1, con riconoscimento del danno alla professionalità da liquidarsi separatamente. Con il nuovo giudizio domandavano il risarcimento del danno patrimoniale ulteriore per la protrazione del demansionamento nel periodo dicembre 2009-dicembre 2016. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il danno. In cassazione deducevano: 1) violazione degli artt. 1226, 2697, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente negato la prova del danno nonostante il giudicato esterno sull’illegittimità del demansionamento e sulla sua natura lesiva; 2) violazione degli artt. 115, 116 e 420 c.p.c. per mancata ammissione di prova orale, mancato libero interrogatorio e mancata considerazione della contumacia/assenza personale dei rappresentanti della parte pubblica; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, perché il giudice avrebbe dovuto compensarle per la complessità della vicenda e per la prolungata mortificazione professionale subita.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte territoriale avesse omesso di considerare gli effetti del giudicato esterno formatosi sulla precedente decisione di merito, in un rapporto di durata rimasto immutato, e avesse quindi riesaminato questioni già coperte da giudicato circa la sussistenza del demansionamento e la sua attitudine lesiva. Ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinviato alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per la liquidazione equitativa del danno, ma la Corte non lo applica direttamente nel dispositivo; il richiamo è inserito nel motivo accolto insieme alle regole probatorie.
Richiamato in tema di onere della prova; la Corte rileva che il giudice di merito ha trascurato l’effetto del giudicato e ha impropriamente richiesto una nuova prova su profili già coperti da giudicato.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici e alla prova del danno da demansionamento.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici e alla prova del danno da demansionamento.
Richiamato nel motivo di ricorso sul governo della prova e sulla valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove da parte del giudice.
Richiamato per la dedotta mancata ammissione del libero interrogatorio e della prova orale nel rito del lavoro.
Richiamato in tema di condanna alle spese di lite.
Richiamato in tema di compensazione delle spese di lite.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi per violazione di legge.
La sentenza ricorda che la condanna generica passata in giudicato copre l’astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non impedisce di verificare in concreto se il pregiudizio si sia prodotto.
Richiamato solo per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato a proposito della rilevabilità d’ufficio del giudicato esterno anche senza rituale certificazione negli atti.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi su una precedente sentenza tra le stesse parti è rilevabile d’ufficio e impedisce il riesame dei punti in fatto e in diritto già definiti, anche se il successivo giudizio ha un petitum diverso, quando il rapporto giuridico di durata sia rimasto invariato.
- Nel rapporto di lavoro di durata, se una precedente sentenza passata in giudicato ha già accertato l’illegittimità del demansionamento e la sua natura lesiva, il giudice successivo non può ripartire da zero sulla sussistenza del demansionamento o sulla sua efficacia dequalificante, dovendo limitarsi a verificare gli eventuali aspetti non coperti dal giudicato.
- La condanna generica al risarcimento passata in giudicato copre l’astratta idoneità lesiva del fatto e non impedisce, in linea generale, di accertare in concreto la sussistenza del danno; tuttavia tale principio non consente di ignorare un giudicato specifico che abbia già definito l’illiceità della condotta e il suo carattere demansionante.
- In materia di demansionamento, il danno alla professionalità può essere liquidato anche in via equitativa, facendo ricorso a parametri retributivi, quando la lesione sia collegata alla perdita dell’occasione quotidiana di accrescere e mantenere la professionalità lavorativa.
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