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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09092/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Un unico motivo: violazione di legge e vizio di mancanza della motivazione in relazione agli artt. 28, 29, 32, 202, 205, 417 cod. pen. e artt. 125, comma 3, e 599-bis cod. proc. pen., con specifica deduzione che la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio dopo annullamento, avrebbe omesso di motivare sulle pene accessorie e sulla misura di sicurezza della libertà vigilata applicate dal Tribunale, che non erano state oggetto dell'accordo sul concordato in appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto applicabile il principio del "patteggiamento allargato" e ha richiamato l'orientamento secondo cui la rinuncia dei motivi d'appello nell'ambito dell'accordo ex art. 599-bis limita la cognizione del giudice di secondo grado (e conseguentemente del giudice di legittimità) ai motivi non rinunciati. La Corte ha affermato che la rinuncia comprende anche il motivo relativo alla misura di sicurezza e che, comunque, le misure di sicurezza e le pene accessorie sono materie non pienamente disponibile tra le parti: il giudice non è vincolato dall'accordo sulle misure di sicurezza e sulle pene accessorie e può applicarle o modificarle in funzione della nuova determinazione della pena principale. Nel caso concreto la Corte territoriale ha correttamente rideterminato la pena principale a 6 anni e 8 mesi di reclusione (superiore a 5 anni), con conseguente applicazione per legge dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e conferma delle altre pene accessorie; non è stata riscontrata l'illegittimità della misura di sicurezza. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato (associazione di tipo mafioso). È il capo di imputazione originario rispetto al quale si è formato il patteggiamento in appello

  • art. 28 cod. pen.

    Richiamato nella doglianza; in generale riguarda le norme sul trattamento sanzionatorio e le pene accessorie. Non è stata ravvisata violazione nella motivazione circa l'applicazione delle pene accessorie

  • art. 29 cod. pen.

    Prevede che la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La Corte ha ritenuto che, avendo la pena rideterminata superato il limite di cinque anni, l'interdizione perpetua doveva applicarsi per legge

  • art. 32 cod. pen.

    Citato tra le norme richiamate in relazione al trattamento sanzionatorio; la Corte non ha ravvisato violazioni in ordine ai principi richiamati

  • art. 200 cod. pen.

    Rilevante in relazione alla misura di sicurezza: la misura è stata applicata in ragione della valutazione della pericolosità sociale e la sua legittimità non è stata contestata efficacemente in cassazione

  • art. 205 cod. pen.

    Richiamato nel quadro delle norme sul trattamento sanzionatorio e sulle misure di sicurezza; la decisione non ha dato conto di vizi applicativi di tale norma

  • art. 417 cod. pen.

    Citato tra le norme richiamate; non emergono dal provvedimento rilievi di errata interpretazione relativi a questa norma

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sui criteri per la determinazione della pena. La Corte ha richiamato che, in sede di rideterminazione della pena nel concordato, il giudice può motivare anche sulle pene accessorie in relazione alla nuova pena principale

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il concordato in appello. La Corte ha evidenziato che la rinuncia ai motivi prevista dall'accordo limita la cognizione del giudice di secondo grado e del giudice di legittimità, rendendo inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, salvo vizio di illegittimità della sanzione

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza; attiene alle forme di impugnazione e adesione; la Corte ha ritenuto però prevalenti i principi di preclusione derivanti dalla rinuncia nel concordato

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede cause di proscioglimento; la Corte ha ricordato che il giudice di appello che accoglie il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per le cause dell'art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai motivi d'appello

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Richiamata nella discussione sull'equiparazione e sugli effetti del patteggiamento; la Corte ha spiegato i limiti del sindacato di legittimità sulla determinazione del trattamento sanzionatorio nei casi di concordato

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento in primo grado richiamata per confronto: la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza che tratta l'illegittimità delle misure concordate e gli effetti sull'accordo

  • art. 37 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla durata residuale delle pene accessorie temporanee: la Corte ha ricordato che l'art. 37 opera come norma residuale per determinare la durata delle pene accessorie quando non è predeterminata

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. la rinuncia ai motivi di impugnazione limita la cognizione del giudice di secondo grado e del giudice di legittimità: le doglianze relative ai motivi rinunciati sono inammissibili, salvo che emergano profili di illegittimità della pena tali da rendere illegale la sanzione
  • Le misure di sicurezza e le pene accessorie non sono pienamente disponibili tra le parti: le parti non possono vincolare il giudice con un accordo su tali misure e il giudice può non recepire o può modificare le pene accessorie in funzione della nuova determinazione della pena principale
  • Se la pena principale concordata o rideterminata supera determinati limiti legali (es. 5 anni per l'interdizione perpetua), l'applicazione delle pene accessorie previste dalla legge è obbligatoria e il giudice deve applicarle anche se non menzionate nell'accordo
  • La rinuncia agli altri motivi d'appello può comprendere anche questioni attinenti alla misura di sicurezza; tuttavia, l'illegittimità manifesta delle misure di sicurezza concordate può comportare l'annullamento dell'intero accordo
  • In casi simili, chi intende impugnare deve concentrare il gravame su motivi non rinunciati (es. formazione della volontà di accedere al concordato, consenso del PM, vizi formali della pronuncia) o dimostrare che la pena o la misura applicata sia illegale

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