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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21621/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione dell'indennità dovuta per l'acquisizione sanante di una porzione di terreno utilizzata per la realizzazione di un'opera pubblica. La Corte d'appello aveva liquidato l'indennità valorizzando la diminuzione complessiva di valore del compendio residuo rispetto a prima dell'ablazione parziale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, assumendo che le aree espropriate non potessero essere considerate parte di un bene unitario con i beni residui, perché non in contatto fisico tra loro e con diversa destinazione urbanistica; 2) ancora violazione dell'art. 33 d.P.R. 327/2001, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dato rilievo all'attività commerciale concretamente esercitata sull'immobile e non alle caratteristiche astratte del fondo; 3) violazione dell'art. 3, comma 5, L.R. Veneto n. 1/1982, deducendo che, per effetto di una convenzione di sottomissione stipulata nel 1984, il proprietario avrebbe rinunciato a qualsiasi indennizzo in caso di esproprio. Quest'ultimo documento, tuttavia, è stato prodotto solo in cassazione, perché rinvenuto successivamente alla decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la valutazione sull'unitaria destinazione economica del complesso immobiliare e sulla conformazione fisica dei beni è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; ha osservato inoltre che la contestazione sulla mancanza di continuità fisica era mal posta. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: l'indennità era stata determinata sulla base della riduzione di valore del bene residuo, non del pregiudizio a una specifica attività commerciale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato su una convenzione e su una questione nuove, introdotte per la prima volta in cassazione mediante produzione documentale non consentita, al di fuori dei casi di cui all'art. 372 c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito, con condanna del Comune alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327

    La norma è richiamata come base per la determinazione dell'indennità in caso di espropriazione parziale; la valutazione sull'unitaria destinazione economica del compendio e sulla diminuzione di valore del residuo è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso per dedurre violazione di legge, ma le censure che mirano in realtà a rivalutare i fatti sono inammissibili in cassazione.

  • art. 3, comma 5, L.R. Veneto n. 1/1982

    La disposizione regionale è richiamata per sostenere l'esistenza di una rinuncia preventiva all'indennizzo in caso di esproprio, ma la questione è stata ritenuta nuova e non proponibile per la prima volta in cassazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Consente il deposito di nuovi documenti in cassazione solo nei casi previsti dalla legge; non è ammessa la produzione di un documento volto a fondare per la prima volta una nuova questione di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È la norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'inammissibilità del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la valutazione sull'esistenza di una unitaria destinazione economica di un compendio immobiliare, sulla sua conformazione fisica e sull'incidenza della sottrazione di una porzione sul valore del residuo integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile come violazione di legge se la doglianza mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Ai fini dell'indennità per espropriazione parziale, rileva la diminuzione di valore del bene residuo considerato nel suo complesso; non è sufficiente censurare la decisione assumendo che il giudice abbia fatto riferimento all'attività concretamente svolta sul fondo, quando la stima sia in realtà ancorata alle caratteristiche economiche del bene e alla sua destinazione coerente.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove fondate su fatti o documenti non esaminati nei precedenti gradi di merito, salvo i casi eccezionali di produzione documentale consentiti dall'art. 372 c.p.c.; la proposizione tardiva di tali questioni rende il motivo inammissibile.
  • La censura che non si confronti con la ratio decidendi della decisione impugnata è inammissibile, perché non dimostra l'errore giuridico effettivamente posto a fondamento della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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