Cassazione Penale, Ordinanza n. 17424/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano del 13/12/2024, che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 423 c.p. e la pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., ha dedotto vizio di motivazione, sostenendo che la decisione fosse contraddittoria: da un lato riconosceva che alcuni precedenti reati risultavano estinti per l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, dall'altro formulava una prognosi negativa circa la futura commissione di reati. La doglianza mirava dunque a censurare la valutazione di personalità e di pericolosità desunta dai precedenti e dal comportamento successivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. Ha osservato che la prognosi negativa era logicamente fondata sul fatto che, nonostante il buon esito di precedenti misure alternative e l'estinzione della pena, la condotta tenuta nel reato oggetto del giudizio smentiva che l'espiazione avesse prodotto un sicuro effetto rieducativo e risocializzante; la persistenza della propensione all'illecito poteva quindi essere ancora ravvisata nella personalità dell'imputata. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indicato come reato oggetto della condanna confermata in appello; il testo non fornisce ulteriori precisazioni sulla fattispecie concreta oltre al riferimento normativo.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
invocato quale parametro del motivo di ricorso per dedurre vizio di motivazione.
Massime di principio
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando mira solo a contrapporre una diversa lettura del materiale valutativo già esaminato dal giudice di merito, senza evidenziare una reale illogicità o contraddizione della motivazione.
- La circostanza che alcuni precedenti reati siano estinti per esito positivo di misure alternative non impedisce al giudice di valorizzare la condotta successivamente tenuta per formulare una prognosi negativa sulla personalità e sulla capacità di risocializzazione dell'imputato.
- La valutazione sulla persistenza della propensione all'illecito può essere desunta dal nuovo fatto-reato, quale elemento idoneo a smentire l'efficacia rieducativa dell'esecuzione già intervenuta.
- Quando il motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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