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Sentenza

Sentenza del 12/05/2017 n. 11860 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava un avviso di accertamento per maggiori ricavi relativi all'anno 2004, determinati mediante studi di settore, emesso dopo il contraddittorio con la società. La società sosteneva di avere risentito della crisi del settore e contestava la motivazione dell'avviso in merito alle gravi incongruenze tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi. La CTP aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione, contestando la declaratoria di tardività dell'appello pronunciata dalla CTR e sostenendo che, trattandosi di un giudizio instaurato nel 2008, doveva applicarsi il termine lungo di un anno previsto dall'art. 327 c.p.c. nella versione allora vigente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo non applicabile la sospensione prevista dal D.L. n. 98 del 2011, poiché l'Agenzia aveva già proposto appello il 22 dicembre 2010. Ha invece accolto il secondo motivo: la modifica dell'art. 327 c.p.c. introdotta dalla L. n. 69 del 2009 si applicava soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, mentre il giudizio era stato introdotto il 29 marzo 2008. Pertanto l'appello dell'Agenzia, notificato il 22 dicembre 2010 rispetto a una sentenza depositata il 13 novembre 2009, era tempestivo in base al precedente termine annuale, considerando la sospensione feriale. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. La Corte non ha deciso nel merito sulla fondatezza dell'accertamento o sulla motivazione dell'avviso.

Norme richiamate

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011

    La disposizione prevedeva la sospensione legale di determinate controversie fiscali definibili, ma la Corte ha escluso che potesse incidere sul giudizio, poiché l'appello era già stato proposto prima della sua entrata in vigore.

  • Art. 327 c.p.c.

    Per i giudizi instaurati prima dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, si applicava la precedente formulazione della norma, che prevedeva il termine lungo annuale per impugnare, oltre alla sospensione feriale. Nel caso concreto l'appello è stato quindi ritenuto tempestivo.

  • L. n. 69 del 2009, artt. 46 e 58

    La modifica del termine lungo per le impugnazioni si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge. Non poteva quindi essere applicata al giudizio promosso nel marzo 2008.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la nullità della sentenza e del procedimento per violazione delle norme processuali relative alla sospensione e alla tempestività dell'appello.

Massime di principio

  • Per determinare il termine applicabile alle impugnazioni occorre individuare la data di instaurazione del giudizio, non la data della sentenza o dell'impugnazione: le riforme processuali si applicano secondo le specifiche disposizioni transitorie.
  • Quando una riforma modifica il termine lungo di impugnazione, un giudizio instaurato prima della sua entrata in vigore resta soggetto alla disciplina precedente, se la norma transitoria lo prevede.
  • La tempestività dell'impugnazione deve essere calcolata considerando anche la sospensione feriale dei termini, quando applicabile.
  • Una sospensione legale del processo o una procedura di definizione agevolata può non produrre effetti se, al momento dell'entrata in vigore della norma, l'impugnazione è già stata validamente proposta.
  • La cassazione con rinvio per un errore processuale non comporta necessariamente la vittoria definitiva sul merito: il giudice di rinvio deve ancora esaminare la fondatezza dell'accertamento e delle contestazioni sostanziali.

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