Cassazione Civile, Ordinanza n. 25654/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socio)
La controversia
La controversia nasceva da una domanda proposta da un soggetto che assumeva di avere sempre operato all'interno di più società come socio di fatto e di essere stato poi escluso dalle compagini, senza più potere decisionale e senza accesso alle informazioni sui movimenti finanziari. In primo grado egli chiedeva l'accertamento della propria qualità di socio effettivo, la liquidazione della quota, la restituzione di una somma che assumeva di avere pagato a una banca e la liberazione da fideiussioni prestate nell'interesse delle società. Il Tribunale riconosceva solo la domanda di pagamento della somma versata alla banca. In appello, la Corte territoriale rigettava l'impugnazione principale della società e accoglieva l'appello incidentale del soccombente, dichiarandolo socio delle società con quota pari a quella degli altri due fratelli; in sede definitiva rigettava però la domanda di liquidazione della quota e regolava le spese. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione avverso entrambe le sentenze d'appello con tre motivi: 1) violazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., sostenendo che l'integrazione del contraddittorio in appello incidentale era stata notificata ai litisconsorti personalmente e non ai difensori costituiti, con conseguente inammissibilità dell'appello incidentale; 2) violazione degli artt. 331, 102, 163, 164 e 342 c.p.c., deducendo l'irritualità dell'integrazione del contraddittorio perché la notificazione avrebbe riguardato atti e provvedimenti diversi da quelli necessari; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, lamentando l'eccessività della liquidazione delle spese rispetto ai valori medi tariffari applicabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, poiché la società ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso il contenuto delle relate di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio, impedendo il controllo sul dedotto errore processuale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: ai fini dell'integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello ex art. 331 c.p.c. non sono necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente che l'atto e la documentazione notificata consentano al destinatario di comprendere la domanda impugnatoria e difendersi. Il terzo motivo è stato anch'esso rigettato perché l'importo liquidato a titolo di spese era comunque inferiore al massimo consentito dal relativo scaglione tariffario e, in ogni caso, il giudice non è vincolato ai valori medi del d.m. n. 55/2014, dovendo soltanto collocare la liquidazione tra minimo e massimo, con eventuale scostamento motivato. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel primo motivo sulla notificazione dell'impugnazione e degli atti di integrazione del contraddittorio; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.
L'integrazione del contraddittorio in appello è valida se l'atto notificato, con i fatti di causa e le doglianze dell'impugnazione, consente al destinatario di conoscere i termini del gravame e di difendersi; non sono necessarie formule predeterminate.
Richiamato nel secondo motivo in tema di litisconsorzio necessario, senza accoglimento della censura.
Richiamato nel secondo motivo quale norma processuale asseritamente violata, ma la doglianza è stata respinta.
Richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione.
Richiamato nel secondo motivo; la Corte afferma la sufficienza dell'atto notificato a rendere comprensibili le censure d'appello.
Le spese seguono la soccombenza; la censura sulla liquidazione è infondata perché l'importo rientra nei limiti applicabili.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
"tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate"
Il riferimento ai valori medi non impone un vincolo rigido; il giudice deve solo liquidare il compenso entro i limiti minimo-massimo delle tariffe, potendo discostarsi con adeguata motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci un errore processuale, la parte deve indicare con precisione gli elementi del fatto processuale rilevante; in mancanza di specificità e della riproduzione degli atti o delle relate di notifica, il motivo è inammissibile.
- Nel giudizio di appello con litisconsorzio necessario, l'atto di integrazione del contraddittorio è valido quando, nel suo complesso, consente al destinatario di comprendere l'oggetto dell'impugnazione e di difendersi; non occorrono formule sacramentali né una forma tipizzata.
- La validità della notificazione finalizzata all'integrazione del contraddittorio va apprezzata in funzione dello scopo raggiunto: è sufficiente la conoscenza effettiva o comunque idonea dell'impugnazione da parte del destinatario.
- In tema di compensi professionali liquidati dal giudice, i valori medi del d.m. n. 55/2014 costituiscono un parametro orientativo e non un vincolo assoluto; la liquidazione è legittima se si colloca tra minimo e massimo della tariffa applicabile.
- La censura sulla liquidazione delle spese è infondata quando l'importo riconosciuto è comunque contenuto entro il massimo consentito dallo scaglione tariffario correttamente applicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25627/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25607/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25608/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25610/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25611/2021 del 22/09/2021
- ordinanza_civile · 22 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25612/2021 del 22/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →