Cassazione Penale, Sentenza n. 37742/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Di Bernardo contestava la conferma da parte della Corte d'appello di Trieste (sentenza del 30 novembre 2022) della sentenza del Tribunale di Udine che aveva dichiarato che non si doveva procedere nei suoi confronti per i reati contestati (art. 2635 cod. civ. e art. 136 TUB, capi A1, E1 e I) perché estinti per prescrizione. Le imputazioni riguardavano presunte violazioni dei doveri di amministratore e conflitti di interesse: agevolazione e sostegno nell'erogazione di crediti a società collegate agli imprenditori Pirelli e Moro in cambio di somme di denaro e benefici (tramite Fingepart s.r.l. e fiduciaria Deltaerre), uso di un'autovettura e acquisto di immobili; erogazione di mutui chirografari privi di garanzie a Cogefar s.r.l. e operazioni tese a occultare situazioni patrimoniali (acquisto di Neb Gestioni s.r.l.); e la contrazione di obbligazioni da parte di società riconducibili a Fingepart senza le previste delibere e votazioni di organi di controllo in violazione dell'art. 136 TUB. In cassazione il ricorrente ha dedotto numerosi vizi di motivazione e di diritto, contestando in particolare l'applicazione degli artt. 129, 530, 533 c.p.p., la mancata valutazione nel merito nonostante l'istruttoria compiuta, la mancanza della querela per alcuni reati, l'assenza di specifici atti antidoverosi riconducibili a lui e la non configurabilità del controllo societario richiesto dall'art. 136 TUB.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il giudice di legittimità ha richiamato il principio consolidato (Sez. U, sentenza Tettamanti) secondo il quale, anche quando la causa di estinzione del reato (prescrizione) matura, il giudice deve comunque pronunciare la declaratoria di estinzione salvo che dalle atti emerga in maniera assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto, la non commissione da parte dell'imputato o la sua irrilevanza penale. Applicando questo principio, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente verificato l'assenza di elementi che rendessero evidente l'infondatezza dell'accusa e che quindi la declaratoria di non doversi procedere per prescrizione fosse legittima. Di conseguenza i numerosi motivi di ricorso, in larga parte attinenti al merito e alla valutazione della prova, non hanno superato il limite di sindacabilità in cassazione posto da tale principio e sono stati ritenuti infondati o non idonei a porre in rilievo l'evidenza assoluta dell'insussistenza dell'ipotesi accusatoria.
Norme richiamate
stabilisce che, in presenza di causa estintiva del reato, il giudice può comunque pronunciare sentenza di assoluzione solo se l'insussistenza del fatto o la non imputabilità emergono in modo assolutamente non contestabile; principio applicato dalla Corte per giustificare la declaratoria di estinzione per prescrizione se non sussistono prove 'ictu oculi' di innocenza
impone la pronuncia di non doversi procedere in presenza di causa estintiva, salvo il caso previsto dall'art. 129, comma 2; usato per confermare l'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato quando non è evidente l'insussistenza dell'accusa
norma sulla sentenza di assoluzione; richiamata nel contesto del rapporto tra proscioglimento nel merito e declaratoria di estinzione per prescrizione
norma citata in rapporto agli obblighi motivazionali della sentenza di assoluzione; richiamata tra le norme processuali oggetto dell'impugnazione
Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)
pronuncia di legittimità sulle conseguenze della sopravvenuta causa estintiva: afferma che, anche all'esito del dibattimento, la dichiarazione di estinzione prevale sulla pronuncia di merito salvo evidenza assoluta dell'innocenza; principio centrale per il rigetto del ricorso
norma civile richiamata nell'imputazione relativa a violazioni dei doveri degli amministratori (atti contrari ai doveri e utilità percepite); la Corte non è entrata nel merito sostanziale per la prescrizione, ma ha verificato la non sussistenza di prova evidente dell'insussistenza della fattispecie
art. 136 TUB (Testo Unico Bancario)
norma sulla operazioni in conflitto di interesse e limiti per le operazioni tra banca e soggetti riconducibili agli organi direttivi; l'impugnazione contestava l'applicabilità del meccanismo di controllo e la sussistenza del controllo societario, ma la Corte ha ritenuto che non fosse dimostrata l'evidente infondatezza dell'accusa
norma che regola la valutazione della prova e l'obbligo motivazionale del giudice; richiamata dal ricorrente per presunti vizi motivazionali nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori/partecipanti, senza però produrre prova dell'evidenza dell'insussistenza dell'accusa
Massime di principio
- Se nel processo matura una causa estintiva del reato (es. prescrizione), il giudice deve dichiarare il non doversi procedere salvo che l'insussistenza del fatto o la non imputabilità emergano in modo assolutamente non contestabile dagli atti (principio Tettamanti).
- Il completamento dell'istruttoria dibattimentale non obbliga il giudice a entrare nel merito quando è sopravvenuta una causa estintiva: la declaratoria prevale se non ricorre l'evidenza assoluta dell'innocenza.
- In cassazione non è possibile ottenere una riforma favorevole della decisione che ha dichiarato l'estinzione per prescrizione se non si dimostra che la causa assolutoria era evidente; i motivi che attaccano la valutazione della prova in merito sono difficilmente decisivi in questa ipotesi.
- Per i reati che richiedono la prova di atti 'antidoverosi' (es. violazioni dei doveri di amministratore) è necessario che l'accusa individui specifici atti e dimostri il nocumento o il vantaggio personale; in mancanza di tale evidenza, la mera asserzione di vantaggi o utilità può non essere sufficiente.
- In materia di conflitti di interesse bancari (art. 136 TUB) è fondamentale provare il controllo effettivo sulle società coinvolte e la mancata adozione delle deliberazioni richieste; la mera partecipazione marginale o assenza di delibere non vale senza una prova che satisfaccia i requisiti normativi.
- Sul piano processuale, le eccezioni di procedibilità (es. mancanza di querela) vanno tempestivamente e chiaramente dedotte e documentate, poiché in Cassazione la verifica su tali profili è limitata se la sentenza impugnata è fondata sulla declaratoria di estinzione del reato.
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