Cassazione Penale, Ordinanza n. 09701/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguarda un imputato condannato in primo grado e poi in appello per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, in relazione agli anni di imposta 2014 e 2015. Il ricorso per cassazione proponeva tre motivi: i primi due contestavano, in sostanza, la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo una diversa lettura delle risultanze probatorie e, in particolare, mettendo in discussione gli accertamenti della polizia tributaria e l'attendibilità della ricostruzione circa l'inesistenza sostanziale dell'impresa fornitrice e il meccanismo fraudolento delle fatture; il terzo motivo censurava il diniego delle attenuanti generiche, ritenendo ingiustificato il mancato riconoscimento dell'art. 62-bis c.p. in presenza di una vicenda che la difesa avrebbe voluto valorizzare diversamente. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione del merito probatorio, non consentita in cassazione, e perché la motivazione di merito era già logica e adeguata, anche sul punto del trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, osservando che la difesa chiedeva una rivalutazione delle prove e delle circostanze di fatto, estranea al sindacato di legittimità, mentre la sentenza di merito aveva dato una ricostruzione razionale degli accertamenti della polizia tributaria e della natura fraudolenta della vicenda. È stato inoltre ritenuto correttamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, alla luce dell'elevato importo delle fatture false e della spiccata fraudolenza del comportamento. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata al fatto contestato, riferito all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti negli anni di imposta 2014 e 2015.
Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dell'elevato ammontare delle fatture false e del carattere apertamente fraudolento della vicenda.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa ricostruzione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- La prova dell'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti può essere desunta anche dagli accertamenti della polizia tributaria e dagli indici oggettivi del meccanismo fraudolento, come l'inesistenza sostanziale del fornitore e la circolazione fittizia delle somme.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizzi elementi negativi concreti, quali l'elevato importo delle fatture e la spiccata fraudolenza della condotta.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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