Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 14959/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto in sede di legittimità non risultava devoluto con l'appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati contestati è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità. Con l'unico motivo ha dedotto il concorso tra i reati contestati, sostenendo in sostanza che la condotta sanzionata ex art. 651 c.p. sarebbe stata assorbita in quella di resistenza ex art. 337 c.p., con configurabilità di un reato complesso. La Corte ha però rilevato che tale censura non era stata previamente dedotta in appello: l'atto di appello riguardava solo l'insussistenza del reato di resistenza, la causa di non punibilità ex art. 393-bis c.p., la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come uno dei reati oggetto della condanna impugnata; la censura in cassazione mirava a contestarne il rapporto con l'altro illecito, ma senza previa deduzione in appello del tema del reato complesso o dell'assorbimento.

  • art. 651 c.p.

    Richiamato come secondo reato contestato e ritenuto dal ricorrente assorbito nella resistenza a pubblico ufficiale; la Corte non affronta il merito della questione per difetto di devoluzione.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce, nel ragionamento della Corte, che i motivi non dedotti in appello non possono essere proposti per la prima volta in cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 393-bis c.p.

    Indicata nell'atto di appello come causa di non punibilità invocata dall'imputato; la Corte la menziona solo per delimitare l'oggetto dell'appello.

  • art. 131-bis c.p.

    Indicata nell'atto di appello come richiesta di particolare tenuità del fatto; la Corte la richiama come motivo già devoluto in appello.

  • art. 337 c.p.p.

    Non citato nel testo fornito; non inserito.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni di merito o di diritto che non siano state previamente devolute con i motivi di appello, quando la legge ne subordina l'ammissibilità alla previa impugnazione di merito.
  • La doglianza relativa all'assorbimento di un reato nell'altro o alla configurabilità di un reato complesso deve risultare tempestivamente proposta nei gradi di merito; in difetto, il relativo motivo è inammissibile in sede di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna di merito resta ferma e il ricorrente può essere onerato delle spese processuali e del versamento alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.