Cassazione Penale, Sentenza n. 27981/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate e minaccia nei confronti di Colombo Massimiliano. Il ricorrente deduce quattro motivi: 1) violazione del diritto al contraddittorio (art. 6 CEDU e art. 111 Cost.) per essersi basata la condanna su dichiarazioni predibattimentali e atti 'irripetibili' senza riscontri convergenti; 2) manifesta illogicità della motivazione rispetto al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.); 3) errata applicazione dell'art. 62, n. 2 c.p. e mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione, in considerazione delle dichiarazioni di testimoni che descrivevano provocazioni del danneggiato; 4) mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena e omessa valutazione prognostica, atteso che il giudice di merito avrebbe rigettato il beneficio senza motivare adeguatamente il mancato subordinare la sospensione agli obblighi previsti dall'art. 165 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solamente sul quarto motivo (mancata concessione della sospensione condizionale della pena) e inammissibile o infondato per gli altri tre motivi. In dettaglio: il primo motivo è stato respinto perché la decisione non si fondava in modo esclusivo sulle dichiarazioni predibattimentali del querelante defunto, essendovi altresì filmato acquisito e altre testimonianze e la certificazione medica; il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché chiedevano una rivalutazione del merito e la Corte territoriale aveva valutato correttamente assorbendo la rilevanza degli elementi fattuali (esclusione della particolare tenuità e dell'attenuante della provocazione per sproporzione dell'azione). Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto che la domanda di sospensione condizionale avanzata da chi ha già beneficiato in passato implica il consenso implicito alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165 c.p.; la Corte d'appello non ha motivato specificamente il rigetto né ha fatto emergere che il ricorrente si fosse opposto a tale subordinazione. Perciò la sentenza impugnata è annullata limitatamente al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Venezia per nuovo esame su tale punto; per il resto il ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6
art. 6, par. 3, lett. d) CEDU citato nel ricorso
La Corte ricorda che l'uso di dichiarazioni predibattimentali è ammissibile quando la morte del dichiarante costituisce impossibilità oggettiva; tuttavia tali dichiarazioni non possono costituire la base "esclusiva o significativa" della condanna se rese in assenza di contraddittorio. Nel caso specifico la sentenza non si è fondata in modo esclusivo su tali dichiarazioni, essendo presente filmato e altre testimonianze.
Costituzione, art. 111
art. 111 Cost. richiamato in relazione al diritto al giusto processo
Il diritto al contraddittorio in giudizio è tutelato ma la Corte ha ritenuto compatibile l'utilizzo di atti predibattimentali quando non determinanti e quando sussistano altri elementi probatori.
Codice di procedura penale, art. 512
art. 512 cod. proc. pen. citato
Consente l'acquisizione della querela quando sussiste impossibilità oggettiva (es. decesso del querelante) e la utilizzabilità per fini probatori, purché non costituisca la prova esclusiva o determinante della responsabilità.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La valutazione della particolare tenuità richiede un apprezzamento complessivo e positivo di modalità della condotta, grado di colpevolezza e danno/pericolo; la Corte d'appello ha correttamente escluso la tenuità sulla base della gravità delle minacce e delle lesioni.
art. 62, n. 2 cod. pen. citato in relazione alle circostanze attenuanti
L'attenuante della provocazione richiede il nesso causale tra fatto ingiusto e reazione e una adeguatezza della risposta; la Corte ha escluso la provocazione perché l'aggressione è risultata sproporzionata e l'imputato non avrebbe avuto conoscenza delle presunte espressioni provocatorie nel momento utile.
art. 165 cod. pen. (obblighi per la sospensione condizionale della pena)
Se l'imputato ha già usufruito in passato della sospensione condizionale, la richiesta di nuovo beneficio implica consenso implicito alla subordinazione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi di cui all'art. 165; il giudice deve o subordinare espressamente il beneficio oppure motivare il rigetto.
Massime di principio
- Le dichiarazioni predibattimentali di un querelante divenuto impossibile (es. per decesso) possono essere utilizzate come prova, ma non possono costituire l'unico o il principale fondamento di una condanna: è necessario che vi siano altri riscontri convergenti (es. video, altre testimonianze, referti medici).
- In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del merito dei fatti: contesti che sostanzialmente mirano a rivedere la valutazione probatoria del giudice di merito sono inammissibili salvo vizi di motivazione o di diritto.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un apprezzamento globale e positivo degli elementi fattuali; se il giudice di merito rileva un elemento di pregnanza (grave minaccia o lesioni significative) può legittimamente escluderla senza esaminare ogni singolo aspetto.
- L'attenuante della provocazione presuppone un nesso causale e una risposta non manifestamente sproporzionata: gravi sproporzioni tra provocazione e reazione escludono l'attenuante.
- Quando l'imputato ha già ottenuto in passato la sospensione condizionale della pena, una nuova richiesta implica il consenso implicito alla subordinazione del beneficio agli obblighi dell'art. 165 c.p.; il giudice deve motivare il diniego o, se concede il beneficio, imporre gli obblighi opportuni. La mancata motivazione specifica sul rifiuto della sospensione è motivo di annullamento limitato e rinvio.
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