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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12267/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il MEF ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto a Musa Sheriff il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione nel periodo 12/11/2018 - 07/01/2020, ritenendo che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente l'incidenza causale della condotta dolosa dell'istante (evasione dagli arresti domiciliari l'11/08/2019) che aveva determinato l'aggravamento della misura dalla detenzione domiciliare alla custodia in carcere (12/08/2019 - 07/01/2020) e che pertanto l'indennizzo per quel periodo dovesse essere proporzionalmente ridotto.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio. La Corte ha dichiarato che la pronuncia di merito ha violato l'art. 314 c.p.p. perché non ha considerato il dolo o la colpa grave dell'imputato nell'evasione dagli arresti domiciliari e non ha differenziato la liquidazione dell'indennizzo tra i periodi detentivi connessi a cause diverse. La Suprema Corte ha indicato che, se l'aggravamento della misura è causalmente riconducibile alla condotta dolosa del cautelato, il giudice della riparazione deve ridurre proporzionalmente l'indennizzo per il periodo interessato e quantificare la riduzione in sede di rinvio, tenendo conto dei parametri stabiliti (tetto dell'indennizzo, durata massima della custodia, differente afflittività tra carcere e arresti domiciliari).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto violata la norma nella parte in cui la Corte territoriale non ha valutato il dolo o la colpa grave dell'imputato nella violazione degli arresti domiciliari, omettendo di tener conto del contributo causale del comportamento dell'istante nell'aggravamento della misura.

  • art. 385 cod. pen.

    Richiamato per precisare il presupposto del reato di evasione: l'evaso deve essersi sottratto a un arresto o a una detenzione disposti legalmente. La Corte osserva che, anche se l'imputato è poi stato assolto rispetto ai fatti che avevano originato la misura, la condotta di evasione può comunque risultare penalmente illecita e rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo.

  • art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato quale parametro per il termine massimo della custodia cautelare (sei anni) da usare nel calcolo aritmetico di riferimento per la liquidazione dell'indennizzo.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    riferimento al tetto massimo dell'indennizzo

    Richiamato come limite massimo dell'indennizzo che il giudice deve considerare nel procedimento di riparazione; la Corte richiama l'uso del parametro aritmetico tra tetto massimo e durata massima della custodia per quantificare l'indennizzo, integrandolo però con una valutazione equitativa dei singoli casi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve valutare il nesso di causalità tra la condotta del detenuto e l'adozione o l'aggravamento della misura cautelare: se sussiste un contributo causale del detenuto, l'indennizzo va proporzionalmente ridotto per il periodo interessato.
  • L'evasione dagli arresti domiciliari può legittimare l'inasprimento della misura in custodia cautelare se l'allontanamento è stato compiuto da una situazione di detenzione "legalmente" disposta; l'assoluzione successiva rispetto al fatto che motivò l'originaria misura non esclude automaticamente la rilevanza della condotta di evasione ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
  • Nella quantificazione dell'indennizzo occorre distinguere le diverse forme di restrizione (carcere vs arresti domiciliari) e la diversa afflittività: il periodo in carcere ha maggiore rilevanza afflittiva rispetto al domicilio e normalmente giustifica un'indennità superiore, salvo che la maggiore afflittività sia imputabile al comportamento colposo o doloso del detenuto.
  • Il giudice di rinvio dovrà applicare i parametri aritmetici indicati dalla giurisprudenza (tetto massimo previsto dall'art. 315, durata massima ex art. 303) ma modulare il risultato in modo equitativo, tenendo conto della specificità dei periodi detentivi e del contributo personale del cautelato all'aggravamento della misura.

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