Cassazione Penale, Sentenza n. 12267/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il MEF ha impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto a Musa Sheriff il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione nel periodo 12/11/2018 - 07/01/2020, ritenendo che la Corte territoriale non avesse valutato correttamente l'incidenza causale della condotta dolosa dell'istante (evasione dagli arresti domiciliari l'11/08/2019) che aveva determinato l'aggravamento della misura dalla detenzione domiciliare alla custodia in carcere (12/08/2019 - 07/01/2020) e che pertanto l'indennizzo per quel periodo dovesse essere proporzionalmente ridotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio. La Corte ha dichiarato che la pronuncia di merito ha violato l'art. 314 c.p.p. perché non ha considerato il dolo o la colpa grave dell'imputato nell'evasione dagli arresti domiciliari e non ha differenziato la liquidazione dell'indennizzo tra i periodi detentivi connessi a cause diverse. La Suprema Corte ha indicato che, se l'aggravamento della misura è causalmente riconducibile alla condotta dolosa del cautelato, il giudice della riparazione deve ridurre proporzionalmente l'indennizzo per il periodo interessato e quantificare la riduzione in sede di rinvio, tenendo conto dei parametri stabiliti (tetto dell'indennizzo, durata massima della custodia, differente afflittività tra carcere e arresti domiciliari).
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto violata la norma nella parte in cui la Corte territoriale non ha valutato il dolo o la colpa grave dell'imputato nella violazione degli arresti domiciliari, omettendo di tener conto del contributo causale del comportamento dell'istante nell'aggravamento della misura.
Richiamato per precisare il presupposto del reato di evasione: l'evaso deve essersi sottratto a un arresto o a una detenzione disposti legalmente. La Corte osserva che, anche se l'imputato è poi stato assolto rispetto ai fatti che avevano originato la misura, la condotta di evasione può comunque risultare penalmente illecita e rilevante ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato quale parametro per il termine massimo della custodia cautelare (sei anni) da usare nel calcolo aritmetico di riferimento per la liquidazione dell'indennizzo.
riferimento al tetto massimo dell'indennizzo
Richiamato come limite massimo dell'indennizzo che il giudice deve considerare nel procedimento di riparazione; la Corte richiama l'uso del parametro aritmetico tra tetto massimo e durata massima della custodia per quantificare l'indennizzo, integrandolo però con una valutazione equitativa dei singoli casi.
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve valutare il nesso di causalità tra la condotta del detenuto e l'adozione o l'aggravamento della misura cautelare: se sussiste un contributo causale del detenuto, l'indennizzo va proporzionalmente ridotto per il periodo interessato.
- L'evasione dagli arresti domiciliari può legittimare l'inasprimento della misura in custodia cautelare se l'allontanamento è stato compiuto da una situazione di detenzione "legalmente" disposta; l'assoluzione successiva rispetto al fatto che motivò l'originaria misura non esclude automaticamente la rilevanza della condotta di evasione ai fini della quantificazione dell'indennizzo.
- Nella quantificazione dell'indennizzo occorre distinguere le diverse forme di restrizione (carcere vs arresti domiciliari) e la diversa afflittività: il periodo in carcere ha maggiore rilevanza afflittiva rispetto al domicilio e normalmente giustifica un'indennità superiore, salvo che la maggiore afflittività sia imputabile al comportamento colposo o doloso del detenuto.
- Il giudice di rinvio dovrà applicare i parametri aritmetici indicati dalla giurisprudenza (tetto massimo previsto dall'art. 315, durata massima ex art. 303) ma modulare il risultato in modo equitativo, tenendo conto della specificità dei periodi detentivi e del contributo personale del cautelato all'aggravamento della misura.
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