Cassazione Penale, Sentenza n. 34139/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per concorso nel delitto di frode assicurativa (artt. 110, 642 c.p.), deducendo: (i) manifesta illogicità della motivazione circa l'affidabilità della "black box" dell'autovettura, lamentando che non era stata adeguatamente verificata prima e dopo il sinistro e quindi non poteva sorreggere l'accertamento della responsabilità; (ii) violazione e falsa applicazione di norme penali in relazione all'art. 110 c.p., perché la Corte avrebbe confermato la responsabilità del padre (Filippo Massa) senza dichiarazioni convergenti rispetto alla figlia, limitandosi a rilevarne la presenza durante le dichiarazioni rese all'investigatore della compagnia assicurativa e valorizzando tali dichiarazioni ritenute indotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per assenza della necessaria specificità e per mera reiterazione di doglianze già esaminate e rigettate in sede di merito. Ha ritenuto che la Corte di Appello avesse motivato adeguatamente (verifica della "black box" dopo il sinistro e utilizzo delle confessioni stragiudiziali rese all'investigatore, oltre a dichiarazioni autonome del padre). Per l'inammissibilità ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Motivazione resa in forma semplificata.
Norme richiamate
Gli artt. 110 e 642 c.p. sono stati applicati per ritenere i ricorrenti responsabili in concorso del delitto di frode assicurativa: l'art. 110 per il concorso di persone nel reato; l'art. 642 come norma tipica della frode assicurativa accertata.
L'art. 616 c.p.p. è stato utilizzato per condannare i ricorrenti al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, tenuto conto dei profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
giurisprudenza di legittimità richiamata
varie sentenze di sezioni interne richiamate nel testo (es. Sez. 2, n. 1731 del 21/12/2017, Colella)
La Corte ha richiamato principi giurisprudenziali consolidati: la non ammissibilità del ricorso che ripropone in termini generali motivi già disattesi in appello e la possibilità di utilizzare confessioni stragiudiziali rese a investigatori privati come elementi valutabili in giudizio.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi direttamente con la motivazione della Corte di merito: la mera riproposizione di censure già respinte è inammissibile.
- Le risultanze tecniche come la "black box" possono essere ritenute utili se in concreto comprovata la loro efficacia; la mancata contestazione puntuale della verifica tecnica rende la censura generica inefficace.
- Le dichiarazioni rese extragiudizialmente all'investigatore della compagnia (confessioni stragiudiziali) possono essere utilizzate e valutate in sede processuale secondo le regole relative alla fonte del mezzo di prova.
- Per ritenere responsabile più di un soggetto per concorso nei reati patrimoniali è sufficiente che la Corte di merito motivi elementi di collaborazione o di adesione alla condotta comune; l'assenza di dichiarazioni integralmente convergenti non esclude automaticamente la responsabilità se vi sono altri elementi probatori.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o negligente la Corte può irrogare sanzioni economiche (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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