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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35755/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi posto a carico del ricorrente le spese processuali e il pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla genericità intrinseca dell'unico motivo, ritenuto privo di agganci alla fattispecie concreta.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 14/04/2025 che aveva confermato la condanna per violazione di domicilio, porto di armi od oggetti atti ad offendere e un ulteriore reato previsto dalla legge sulle armi. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione quanto alla responsabilità penale, ma la Corte ha rilevato che la censura era formulata in termini del tutto astratti e generici, senza concreti riferimenti alla specifica ricostruzione fattuale e probatoria del processo.

Norme richiamate

  • art. 614 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per i quali la condanna di merito è stata confermata.

  • art. 707 c.p.

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per i quali la condanna di merito è stata confermata.

  • art. 4 L. 110/1975

    Norma incriminatrice richiamata come uno dei reati per i quali la condanna di merito è stata confermata.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione sulla responsabilità penale deve confrontarsi con la concreta fattispecie processuale e non può limitarsi a formule astratte o assertive.
  • La genericità del motivo, quando impedisce qualsiasi verifica critica della decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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