Cassazione Penale, Ordinanza n. 31203/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era non specifico, sostanzialmente ripetitivo di doglianze già esaminate in appello e diretto a ottenere una diversa lettura del fatto e delle prove. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, ha contestato l'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione e ha chiesto la riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo riproducesse censure già proposte in appello e già esaminate e respinte con argomentazioni congrue, risultando generico/apparente e comunque volto a sollecitare una diversa valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della ricettazione, rispetto alla quale la Corte ribadisce che l'elemento soggettivo può desumersi anche in via indiretta dalla mancata giustificazione della provenienza del bene.
Richiamato come fattispecie contravvenzionale invocata dal ricorrente in via di riqualificazione del fatto, ma non accolta.
Implicitamente applicato nella parte in cui la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito con motivazione congrua; tali doglianze sono inammissibili se generiche o solo apparenti.
- Ai fini della configurabilità della ricettazione, la mancata o non credibile giustificazione del possesso del bene proveniente da delitto può costituire un serio indice della conoscenza della provenienza illecita.
- L'elemento soggettivo della ricettazione può essere provato anche indirettamente, mediante la coordinazione logica di elementi sintomatici idonei a dimostrare la mala fede dell'agente.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non può essere accolta quando si fonda solo su una diversa lettura del materiale probatorio, senza evidenziare reali vizi di violazione di legge o di motivazione decisiva.
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