Cassazione Penale, Sentenza n. 47681/2024 del 31/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che confermava la condanna del Tribunale di Foggia per i reati di cui agli artt. 419 e 605 cod. pen.; il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen. e dell'art. 133 cod. pen. per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle aggravanti, per carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio (ritenuto sproporzionato rispetto ai coimputati) e per mancata considerazione della personalità e delle circostanze personali ai fini del calcolo della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le doglianze riguardassero valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità. Ha ritenuto la motivazione della Corte di appello ampia, congruente e non contraddittoria: i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la gravità dei fatti, le modalità della condotta, la personalità del ricorrente, i precedenti, l'età e il ruolo svolto, nonché hanno confrontato le pene inflitte ai coimputati. Conseguentemente è stata confermata la decisione di merito; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 606 comma 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come base delle censure; la Corte ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in contestazioni di merito (valutazioni sui fatti e sulla quantificazione della pena) e non in vizi di diritto riconducibili alle fattispecie previste dall'art. 606, quindi il ricorso è inammissibile
Criteri per la determinazione della pena (valutazione delle aggravanti e attenuanti, personalità, gravità del fatto); la Corte di merito ha applicato e motivato l'applicazione di tali criteri, giustificando il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e la misura inflitta
Norma sostanziale indicata come parte dell'imputazione; richiamata per descrivere i reati per cui il La Penna è stato condannato (la sentenza di merito ne ha accertato la responsabilità)
Altro articolo di cui il ricorrente è stato ritenuto colpevole; menzionato nell'enunciato di condanna confermata in appello
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Principio richiamato in relazione alla determinazione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende: il giudice ha ritenuto non sussistere motivo per esentare il ricorrente dal pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di Cassazione le censure che si risolvono in valutazioni di merito (es. apprezzamento della gravità del fatto, della personalità dell'imputato, comparazione delle pene tra coimputati) sono inammissibili: il sindacato è limitato ai vizi di diritto
- L'art. 133 c.p. impone ai giudici di motivare la quantificazione della pena tenendo conto di gravità del fatto, personalità dell'imputato, circostanze aggravanti/attenuanti; una motivazione ampia e coerente esclude il sindacato di legittimità
- La differenza di trattamento sanzionatorio tra coimputati è legittima se il giudice la motivi adeguatamente sulla base di elementi concreti (ruolo, precedenti, gravità della condotta): la mera disparità non è di per sé vizio
- Il ricorrente che contesta la misura della pena deve individuare un profilo di diritto (errore di applicazione delle norme, vizio logico-giuridico di motivazione), altrimenti il ricorso alla Corte di Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile
- In caso di inammissibilità del ricorso per motivi imputabili al ricorrente, è possibile la condanna alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende, salvo motivata esenzione
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