Cassazione Penale, Sentenza n. 20384/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta documentale fraudolenta (artt. 110, 216 co.1 n.2, 219, 223 legge fall.) in relazione al fallimento della Sural S.p.A., contestando la tenuta irregolare e l'omessa consegna delle scritture contabili che avrebbero reso impossibile la ricostruzione del patrimonio. Le doglianze principali erano: nullità per immutatio facti e carenza di motivazione in relazione alle ordinanze ex artt. 521 e 522 c.p.p.; insufficiente valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) necessario per distinguere bancarotta fraudolenta da bancarotta semplice; rilievo delle scritture rinvenute dal 2006 e dell'apertura della procedura di concordato preventivo, idonee, secondo la difesa, a consentire la ricostruzione patrimoniale; contestazione della prova del dolo, delle circostanze attenuanti e della valutazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi (nullità per mutamento della qualificazione del fatto e violazioni formali degli artt. 521/522 c.p.p.), confermando che l'imputazione testuale era circoscritta alla bancarotta documentale a dolo generico. Tuttavia, ha accolto il quarto motivo (e per assorbimento altri motivi correlati) perché la motivazione della Corte d'appello è carente in relazione all'elemento soggettivo: non sono indicati i concreti indici di fraudolenza dai quali desumere il dolo generico necessario per la bancarotta documentale fraudolenta. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame limitato all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Disciplina la bancarotta documentale; contiene sia ipotesi di falsificazione o distruzione delle scritture contabili sia, nella diversa formulazione, la tenuta irregolare delle scritture che impedisca la ricostruzione del patrimonio. La Corte ha ritenuto che l'imputazione fosse riferita alla bancarotta documentale a dolo generico e non a una diversa ipotesi non contestata in capo agli imputati.
art. 217, comma 2 legge fallimentare
Prevede la bancarotta semplice per fatti della stessa sfera materiale ma privi di dolo fraudolento; la Corte ricorda che la semplice impossibilità di ricostruire il patrimonio riguarda anche la fattispecie semplice, per cui la presenza del dolo richiede specifica prova indiziaria.
Regola il concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la responsabilità congiunta degli imputati.
Consente alla Corte di appello, con ordinanza, di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero se ravvisa immutatio facti; la Corte di Cassazione ha valutato che la successiva decisione della Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la qualificazione mantenuta nell'imputazione.
Regole sulle conseguenze dell'ordinanza ex art. 521 e sulla possibile nullità per mutamento della qualificazione del fatto; la Cassazione ha escluso nullità in ragione del tenore letterale dell'imputazione.
Riguarda il principio di tassatività dell'imputazione e i limiti della pronuncia rispetto al capo di imputazione; è stato invocato per contestare eventuali mutamenti del fatto, ma la Corte ha ritenuto che l'imputazione fosse stata rispettata.
art. 606, comma 1, lett. c), e lett. e), lett. h)
Elenca i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha esaminato tali censure e ha ritenuto fondate quelle relative alla carenza motivazionale sull'elemento soggettivo.
Riguardano l'imputabilità e la partecipazione al reato; sono state richiamate dalla difesa in relazione all'accertamento del dolo e della concreta responsabilità individuale degli imputati.
art. 161 legge fallimentare
Regola l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; la difesa ha invocato l'apertura del concordato come indice della disponibilità di dati sufficienti per la ricostruzione patrimoniale, ma la Corte non l'ha ritenuto decisiva senza un'analisi dell'elemento soggettivo.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; contestate dalla difesa in sede di merito, ma la Cassazione ha lasciato tali questioni subordinate al nuovo esame dopo l'accertamento del dolo.
Massime di principio
- La distinzione tra bancarotta documentale fraudolenta e bancarotta semplice dipende dalla prova del dolo: la mera impossibilità di ricostruire il patrimonio costituisce il fatto materiale comune, ma il dolo deve essere desunto da indici specifici e concreti nella condotta.
- Quando non è contestata contestualmente una bancarotta patrimoniale fraudolenta, la prova del dolo documentale richiede un rigore argomentativo maggiore e non può fondarsi solo sull'assenza o carenze delle scritture.
- La Corte di appello deve motivare espressamente quali indici di fraudolenza sono stati considerati nel procedimento logico-inferenziale per affermare il dolo generico; l'assenza di tali indici può determinare l'annullamento con rinvio.
- La presentazione o il ritrovamento di scritture contabili tardive non elimina automaticamente l'esigenza di valutare se la loro tenuta o la loro manipolazione sia stata diretta a ostacolare i creditori; occorre valutare la qualità, completezza e continuità della documentazione.
- La qualificazione giuridica del fatto (immutatio facti) e il rispetto del principio di correlazione imputazione-sentenza devono emergere dal tenore letterale del capo di imputazione e da una motivazione che spieghi il collegamento logico tra contestazione e decisione.
- Se la Corte suprema annulla per carenza motivazionale limitatamente all'elemento soggettivo, il giudice di rinvio dovrà riesaminare specificamente la presenza o meno del dolo alla luce degli indici probatori, senza rinnovare questioni già definite in punto di fatto salvo nuovi elementi.
- Censure processuali formali (es. art. 521/522 c.p.p.) possono essere rigettate se la motivazione territoriale dimostra che l'imputazione è rimasta sostanzialmente invariata e il giudizio si è mantenuto entro i confini del capo di imputazione.
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