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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20384/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta documentale fraudolenta (artt. 110, 216 co.1 n.2, 219, 223 legge fall.) in relazione al fallimento della Sural S.p.A., contestando la tenuta irregolare e l'omessa consegna delle scritture contabili che avrebbero reso impossibile la ricostruzione del patrimonio. Le doglianze principali erano: nullità per immutatio facti e carenza di motivazione in relazione alle ordinanze ex artt. 521 e 522 c.p.p.; insufficiente valutazione dell'elemento soggettivo (dolo) necessario per distinguere bancarotta fraudolenta da bancarotta semplice; rilievo delle scritture rinvenute dal 2006 e dell'apertura della procedura di concordato preventivo, idonee, secondo la difesa, a consentire la ricostruzione patrimoniale; contestazione della prova del dolo, delle circostanze attenuanti e della valutazione della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi (nullità per mutamento della qualificazione del fatto e violazioni formali degli artt. 521/522 c.p.p.), confermando che l'imputazione testuale era circoscritta alla bancarotta documentale a dolo generico. Tuttavia, ha accolto il quarto motivo (e per assorbimento altri motivi correlati) perché la motivazione della Corte d'appello è carente in relazione all'elemento soggettivo: non sono indicati i concreti indici di fraudolenza dai quali desumere il dolo generico necessario per la bancarotta documentale fraudolenta. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo esame limitato all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    Disciplina la bancarotta documentale; contiene sia ipotesi di falsificazione o distruzione delle scritture contabili sia, nella diversa formulazione, la tenuta irregolare delle scritture che impedisca la ricostruzione del patrimonio. La Corte ha ritenuto che l'imputazione fosse riferita alla bancarotta documentale a dolo generico e non a una diversa ipotesi non contestata in capo agli imputati.

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare

    Prevede la bancarotta semplice per fatti della stessa sfera materiale ma privi di dolo fraudolento; la Corte ricorda che la semplice impossibilità di ricostruire il patrimonio riguarda anche la fattispecie semplice, per cui la presenza del dolo richiede specifica prova indiziaria.

  • art. 110 cod. pen.

    Regola il concorso di persone nel reato; utilizzato per inquadrare la responsabilità congiunta degli imputati.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di appello, con ordinanza, di disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero se ravvisa immutatio facti; la Corte di Cassazione ha valutato che la successiva decisione della Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la qualificazione mantenuta nell'imputazione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Regole sulle conseguenze dell'ordinanza ex art. 521 e sulla possibile nullità per mutamento della qualificazione del fatto; la Cassazione ha escluso nullità in ragione del tenore letterale dell'imputazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riguarda il principio di tassatività dell'imputazione e i limiti della pronuncia rispetto al capo di imputazione; è stato invocato per contestare eventuali mutamenti del fatto, ma la Corte ha ritenuto che l'imputazione fosse stata rispettata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c), e lett. e), lett. h)

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha esaminato tali censure e ha ritenuto fondate quelle relative alla carenza motivazionale sull'elemento soggettivo.

  • artt. 42 e 43 cod. pen.

    Riguardano l'imputabilità e la partecipazione al reato; sono state richiamate dalla difesa in relazione all'accertamento del dolo e della concreta responsabilità individuale degli imputati.

  • art. 161 legge fallimentare

    art. 161 legge fallimentare

    Regola l'ammissione alla procedura di concordato preventivo; la difesa ha invocato l'apertura del concordato come indice della disponibilità di dati sufficienti per la ricostruzione patrimoniale, ma la Corte non l'ha ritenuto decisiva senza un'analisi dell'elemento soggettivo.

  • art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    art. 62-bis e art. 133 cod. pen.

    Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; contestate dalla difesa in sede di merito, ma la Cassazione ha lasciato tali questioni subordinate al nuovo esame dopo l'accertamento del dolo.

Massime di principio

  • La distinzione tra bancarotta documentale fraudolenta e bancarotta semplice dipende dalla prova del dolo: la mera impossibilità di ricostruire il patrimonio costituisce il fatto materiale comune, ma il dolo deve essere desunto da indici specifici e concreti nella condotta.
  • Quando non è contestata contestualmente una bancarotta patrimoniale fraudolenta, la prova del dolo documentale richiede un rigore argomentativo maggiore e non può fondarsi solo sull'assenza o carenze delle scritture.
  • La Corte di appello deve motivare espressamente quali indici di fraudolenza sono stati considerati nel procedimento logico-inferenziale per affermare il dolo generico; l'assenza di tali indici può determinare l'annullamento con rinvio.
  • La presentazione o il ritrovamento di scritture contabili tardive non elimina automaticamente l'esigenza di valutare se la loro tenuta o la loro manipolazione sia stata diretta a ostacolare i creditori; occorre valutare la qualità, completezza e continuità della documentazione.
  • La qualificazione giuridica del fatto (immutatio facti) e il rispetto del principio di correlazione imputazione-sentenza devono emergere dal tenore letterale del capo di imputazione e da una motivazione che spieghi il collegamento logico tra contestazione e decisione.
  • Se la Corte suprema annulla per carenza motivazionale limitatamente all'elemento soggettivo, il giudice di rinvio dovrà riesaminare specificamente la presenza o meno del dolo alla luce degli indici probatori, senza rinnovare questioni già definite in punto di fatto salvo nuovi elementi.
  • Censure processuali formali (es. art. 521/522 c.p.p.) possono essere rigettate se la motivazione territoriale dimostra che l'imputazione è rimasta sostanzialmente invariata e il giudizio si è mantenuto entro i confini del capo di imputazione.

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